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Novità in materia di riscossione coattiva nel Decreto del Fare PDF Stampa E-mail
Tavella - Fiscale

Il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. “decreto del fare”) ha introdotto alcune innovazioni in materia di riscos­sio­ne coattiva, che riguardano principalmente la dilazione delle somme iscritte a ruolo, il pignoramento immobiliare e alcune delle fasi che interessano il procedimento di espropriazione esattoriale.

Complessivamente, le modifiche hanno l’effetto di rendere meno gravoso nei confronti dei contribuenti il sistema di riscossione, e ciò lo si nota soprattutto dal fatto che il limite al di sotto del quale l’espropriazione immobiliare non è più possibile è stato innalzato da 20.000,00 a 120.000,00 euro.

Per quanto riguarda la decorrenza delle nuove norme, il citato decreto non contiene particolari disposizioni, per cui, in linea generale, pare ragionevole indicare la data di entrata in vigore, 22 giugno 2013, quale momento da cui esse trovano applicazione.

Prima delle modifiche apportate, la dilazione delle somme iscritte a ruolo op­pu­re derivanti da avvisi di accertamento “esecutivi” poteva essere accordata sino ad un massimo di 72 rate mensili, previa dimostrazione dello stato di temporanea difficoltà economica.

E’ opportuno evidenziare che, secondo le istruzioni diramate da Equitalia, per i debiti di valore sino a 50.000,00 euro la dilazione è concessa su semplice domanda di parte, senza quindi la necessità che la dif­fi­coltà economica sia supportata da idonea documentazione.

Ciò premesso, se la temporanea difficoltà economica peggiora, Equitalia può ammettere il de­bi­to­re, per una sola volta e salvo non sia intervenuta decadenza, ad un ulteriore periodo di dilazione per un massimo di 72 rate mensili.

La dilazione dei ruoli, quale che sia l’importo del debito, non necessita mai della prestazione di garanzie ipotecarie e/o fideiussorie.

Il D.L. 69/2013 legittima Equitalia a concedere al contribuente una rateazione per un periodo mas­si­mo di 120 rate mensili. Ricorrendone i requisiti di legge, pare possibile, già nel momento di richiesta della prima dilazione, domandare che il debito venga differito in dieci anni.

Tale forma di dilazione richiede che il contribuente si trovi in uno stato di grave difficoltà finan­zia­ria, non dallo stesso causato e legato all’attuale fase di congiuntura economica.

Oltre a ciò, devono ricorrere, congiuntamente, due condizioni: deve essere accertata l’impossibilità ad assolvere il debito secondo il piano di dilazione ordinario (quindi sino ad un massimo di 72 rate mensili) e occorre una valutazione circa la solvibilità in relazione al piano concedibile.

Le disposizioni di attuazione della nuova dilazione saranno contenute in un apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del “decreto del fare”.

Se il contribuente decade dal piano di dilazione accordato, l’intero debito viene richiesto anche coat­tivamente e non potrà più essere oggetto di rateazione. Ora, grazie alle modifiche del DL 69/2013, la decadenza si verifica quando non vengono pagate otto rate del piano, anche non consecutive. In precedenza, invece, era necessario che il debitore non versasse due rate consecutive.

Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o, di norma, 90 giorni dalla notifica dell’ac­certamento “esecutivo”, Equitalia, per riscuotere il proprio credito, può disporre il pigno­ra­mento dei beni immobili del contribuente o dei coobbligati.

Il “decreto del fare” ha reso la procedura di espropriazione immobiliare meno invasiva nei confronti dei contribuenti.

Per procedere ad espropriazione immobiliare è necessario che sia stata iscritta l’ipoteca esattoriale, e che siano decorsi almeno sei mesi senza che il contribuente abbia onorato il debito.

A prescindere dall’entità del debito, Equitalia non può più pignorare la casa di abitazione del contribuente, a condizione che, in primo luogo, l’immobile da pignorare sia l’unico di proprietà del debitore e che questi vi risieda anagraficamente.

Inoltre, il pignoramento può avvenire, ancorché si tratti dell’unico immobile di proprietà del debitore, qualora l’abitazione abbia le caratteristiche di lusso indicate dal DM 2.8.69 e, comunque, se esso risulta accatastato nelle categorie A/8 e A/9.

L’espropriazione immobiliare può avvenire solo se il credito supera, nel complesso, i 120.000,00 euro.

Detto limite concerne il debito totale che Equitalia, per conto anche di diversi enti creditori, deve riscuotere (possono rientrarvi, tra gli altri, i debiti IRPEF/IRES, IVA, IRAP, IMU, INPS e INAIL).

Prima di tale innovazione, il limite era di 20.000,00 euro.

L’ipoteca esattoriale può essere adottata decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o, di norma, 90 giorni dalla notifica dell’accertamento “esecutivo”.

Il “decreto del fare” stabilisce espressamente che l’ipoteca è ammessa altresì in difetto delle condizioni per procedere al pignoramento immobiliare.

Resta inoltre fermo il limite di 20.000,00 euro, al di sotto del quale l’ipoteca non può essere adottata.

Alla luce di quanto detto sopra, fermo restando il limite di 20.000,00 euro, sono ipotecabili l’immobile adibito a casa di abitazione, ancorché sia l’unico di proprietà del contribuente e questi vi risieda anagraficamente e in generale, gli immobili del contribuente a fronte di debiti superiori a 20.000,00 euro ma inferiori a 120.000,00 euro.

Gli strumenti e gli oggetti indispensabili per l’esercizio dell’attività, della professione e del mestiere del contribuente divengono pignorabili nei limiti del quinto anche se il debitore è costituito in forma societaria e, comunque, a condizione che il valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale della riscossione non appaia sufficiente per la realizzazione del credito. Il limite del quinto si applica in ogni caso se risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.

Pertanto, in costanza dei requisiti illustrati, non è possibile ad esempio pignorare l’auto di un contri­buente che esercita l’attività di agente di commercio.

Si evidenzia che, però, rimane possibile il fermo dei beni mobili registrati, nonostante il bene sia strumentale all’esercizio dell’attività o della professione.

L’Agente della riscossione può godere di una speciale forma di pignoramento presso terzi, che si concretizza nell’ordinare al terzo (debitore del debitore pignorato) di versare le somme direttamente nelle sue mani.

Per effetto delle modifiche apportate dal DL 69/2013, il termine entro cui detto pagamento deve avvenire è stato elevato da 15 a 60 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento.

Nell’espropriazione esattoriale vigono dei limiti graduali di pignorabilità dei salari e degli stipendi. Infatti, la pignorabilità del quinto, derivante dall’applicabilità dell’art. 545 c.p.c., si ha solo per i salari/stipendi superiori a 5.000,00 euro, in quanto essa scende a un settimo per quelli da 2.500,00 a 5.000,00 euro, e ulteriormente a un decimo quando la somma non arriva a 2.500,00 euro.

Il DL 69/2013 stabilisce che, se l’accredito delle somme dovute a titolo di salario, stipendio o di altra indennità derivante da un rapporto di lavoro o di impiego confluiscono in un conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.

Articolo di Giancarlo Tavella tratto dal TN Luglio-Agosto 2013, n. 4 anno XV

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