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Incentivi per l’acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni complessive PDF Stampa E-mail
Tavella - Fiscale

Con il D.M. 11 gennaio 2013 (pubblicato sulla G.U. 12.2.2013 n. 36) sono state emanate le disposizioni attuative del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella Legge 7 agosto .8.2012 n. 134, che prevede la concessione di un contributo per l’acquisto, anche in locazione finanziaria di un veicolo nuovo a basse emissioni complessive, con eventuale rottamazione di un vecchio veicolo negli anni 2013, 2014 e 2015.

Sono agevolabili le categorie di veicoli elencati nella tabella sottostante così come definite dall’art. 47 del DLgs. 30.4.92 n. 285 (Codice della strada).

CATEGORIA

DEFINIZIONE

L1

Veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cm cubi e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il siste­ma di propulsione) non supera i 50 km/h

L1e

Veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cm cubi e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il siste­ma di propulsione) non supera i 45 km/h

L2

Veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cm cubi e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il siste­ma di propulsione) non supera i 50 km/h

L2e

Veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cm cubi e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il siste­ma di propulsione) non supera i 45 km/h

L3

Veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cm cubi o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il siste­ma di propulsione) supera i 50 km/h

L3e

Veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cm cubi o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il siste­ma di propulsione) supera i 45 km/h

L4

Veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cm cubi o la cui velocità mas­sima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (mo­tocicli con carrozzetta laterale)

L4e

Veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cm cubi o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale)

L5

Veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cm cubi o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h

L5e

Veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cm cubi o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h

L6e

Quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm cubi per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici

L7e

Quadricicli diversi da quelli di cui al punto precedente, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del mo­to­re è inferiore o uguale a 15 kW

M1

Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente

N1

Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t

Per poter accedere alle agevolazioni i veicoli devono essere “a basse emissioni complessive”, cioè devono rispettare le seguenti condizioni: essere a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno; produrre emissioni di anidride carbonica (CO2) allo scarico non superiori a 120 g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti.

Per essere ammessi alle agevolazioni, i veicoli a basse emissioni complessive, pubblici o privati, devono essere destinati “all’uso di terzi”, cioè quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione. L’uso di terzi comprende: la locazione senza conducente; il servizio di noleggio con conducente e il servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone; il servizio di linea per trasporto di persone; il servizio di trasporto di cose per conto terzi; il servizio di linea per trasporto di cose; il servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.

Sono altresì ammessi alle agevolazioni i veicoli utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa come previsto dall’art. 164 del TUIR.

Indipendentemente dalle modalità di utilizzo, sono ammessi alle agevolazioni i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km, acquistati da parte di tutte le categorie di acquirenti, quindi anche dalle persone fisiche che non agiscono nell’ambito dell’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta i così detti “privati”.

I contributi previsti per gli acquisti effettuati negli anni 2013 e 2014, sono i seguenti:

TIPOLOGIA VEICOLI

CONTIBUTO PREVISTO

LIMITE MASSIMO

Veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superio­ri a 50 g/km

20% del prezzo di acquisto (prima delle imposte)

5.000,00 euro

Veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km

20% del prezzo di acquisto (prima delle imposte)

4.000,00 euro

Veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km

20% del prezzo di acquisto (prima delle imposte)

2.000,00 euro

Per gli acquisti effettuati nell’anno 2015, sono invece previsti i seguenti contributi:

TIPOLOGIA VEICOLI

CONTIBUTO PREVISTO

LIMITE MASSIMO

Veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km

15% del prezzo di acquisto (prima delle imposte)

3.500,00 euro

Veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km

15% del prezzo di acquisto (prima delle imposte)

3.000,00 euro

Veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km

15% del prezzo di acquisto (prima delle imposte)

1.800,00 euro

In ogni caso, per poter essere ammessi alle agevolazioni, i veicoli devono essere acquistati e immatricolati nel periodo dal 14 marzo 2013 al 31 dicembre 2015. Pertanto, le agevolazioni non spettano qualora il veicolo acquistato sia stato già immatricolato in precedenza e come chiarito dal Ministero dello Sviluppo economico, ciò vale anche per i veicoli ccosì detti “a km 0”.

Per la fruizione dei contributi devono essere rispettate anche le seguenti condizioni: contestualmente all’acquisto del veicolo nuovo, venga consegnato al venditore un veicolo appartenente alla stessa categoria del veicolo acquistato (es. ciclomotore con ciclomotore, autoveicolo con autoveicolo, veicolo commerciale con veicolo commerciale), che risulti immatricolato almeno 10 anni prima della data di immatricolazione del veicolo nuovo, che nell’atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e che il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno 12 mesi dalla data di immatricolazione del veicolo nuovo, allo stesso soggetto intestatario di quest’ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data.

L’obbligo di rottamare un precedente veicolo non si applica in relazione ai veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km.

Articolo di Giancarlo Tavella tratto dal TN Maggio-Giugno 2013, n. 3 anno XV

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