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Sempre più basso il limite all’uso del contante PDF Stampa E-mail
Tavella - Fiscale

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, c.d. "manovra Monti", riduce da 2.500,00 euro a 1.000,00 euro il limite relativo all'utilizzo del denaro contante, all'emissione di assegni "trasferibili" (o "liberi") ed al saldo dei libretti di deposito al portatore.

In particolare è vietato il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro, gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 1.000,00 euro, il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro e i libretti con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a 1.000,00 euro, entro il 31 dicembre 2011.

Per effetto della modifica introdotta dal D.L. 201/2011 è quindi vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000,00 euro, così come è vietato il trasferimento anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. L'intermediario, infatti, dopo aver accettato per iscritto tale incarico, consegnerà alla parte creditrice il denaro contante, rilevando l'operazione, identificando le parti interessate e comunicando i dati all'Anagrafe dei rapporti finanziari presso l'Agenzia delle Entrate.

Sempre con riguardo al nuovo limite di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi è opportuno ricordare come, a seguito delle modifiche inserite dal DLgs. 151/2009 (c.d. "correttivo antiriciclaggio"), sia stato precisato che il divieto riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento e che il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

Tramite tali modifiche è stata riconosciuta l'ammissibilità del trasferimento in più soluzioni, tra soggetti privati, di importi anche complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, sempre che il frazionamento in più importi inferiori alla soglia sia previsto da prassi commerciali ovvero conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio, vendite a rate) e non, invece, artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti.

In pratica, ad esempio, l'acquisto di un bene per 5.000,00 euro può essere oggi rateizzato in dieci tranche in contanti da 500,00 euro cadauna, ma non in cinque da 1.000,00 euro.

La violazione dei limiti in esame implica una sanzione amministrativa pecuniaria che va dall'1% al 40% dell'importo trasferito, con potenziale coinvolgimento anche di colui che riceve il denaro contante. La sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro, quindi in relazione alle violazioni di importo pari o di poco superiori alla soglia di 1.000,00 euro si corre il rischio di una sanzione notevolmente superiore all'importo trasferito.

La sanzione, inoltre, è maggiormente gravosa nel caso in cui gli importi trasferiti siano elevati. In particolare, nel caso di violazione dei limiti di trasferimento del denaro contante superiori a 50.000,00 euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte.

Si evidenzia, inoltre, che le violazioni relative all'utilizzo del denaro contante, nonché quelle in materia di assegni liberi e libretti al portatore, devono essere comunicate dagli intermediari finanziari e dai professionisti che ne vengono a conoscenza, entro 30 giorni al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la contestazione e gli altri adempimenti e all'Agenzia delle Entrate, che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale.

Per quanto riguarda i prelievi e/o i versamenti di contante superiore ai limiti in esame, la circolare 4 novembre 2011 del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che dette operazioni non concretizzano automaticamente una violazione. Esse, pertanto, non comportano l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui sopra. Obbligo che si configura solo quando concreti elementi inducano a ritenere violato il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi.

Occorre, peraltro, sottolineare come costituisca elemento di sospetto e, come tale, rilevante ai fini non della comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate, ma della segnalazione dell'operazione alla UIF il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti ed in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000,00 euro.

Il D.L. 201/2011 introduce anche ulteriori misure per contrastare l'uso del contante disponendo che le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti siano disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici.

I suddetti pagamenti d'ora in poi si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. 

Anche gli stipendi, le pensioni, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, di importo superiore a 500,00 euro, dovranno essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali.

Si segnala, infine, la previsione di un ulteriore obbligo in capo alle banche, a Poste italiane S.p.a., agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio, nonché ad ogni altro operatore finanziario, con riguardo ai rapporti con essi intrattenuti.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, infatti, gli operatori finanziari, in relazione ai suddetti rapporti, sono obbligati a comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti, le informazioni relative ai rapporti e l'importo delle operazioni.

Con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno poi stabilite le modalità della suddetta comunicazione, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli fiscali. Le informazioni comunicate secondo quanto sopra indicato, quindi, saranno utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per l'individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.

Articolo di Giancarlo Tavella tratto dal TN Inverno 2011, n. 4 anno XIII

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