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Importante comunicazione sui ricorsi verso le sanzioni amministrative al Codice della Strada PDF Stampa E-mail
Calvi - Legale

Da venerdì 7 ottobre 2011 i termini per opporsi al verbale di accertamento in caso di violazione al codice della strada sono dimezzati e passati dagli attuali 60 giorni a 30.

I termini per il ricorso decorrono dalla data di contestazione della violazione oppure dalla notificazione del verbale di accertamento? Lo stabilisce il decreto legislativo n. 150 che dimezza i termini per opporsi alle sanzioni amministrative per le infrazioni stradali applicando il provvedimento di riordino e semplificazione dei riti civili prefigurato nella riforma dell'estate 2009.

Il Dlgs riduce da oltre trenta a soli tre i modelli processuali utilizzabili nei procedimenti civili non contenziosi, come appunto le opposizioni a sanzioni amministrative: il rito del lavoro, quello ordinario e quello sommario di cognizione.

Il posizionamento delle opposizioni sotto lo stesso tetto del rito del lavoro ha comportato come conseguenza l'identità dei termini per fare ricorso. Meno tempo per impugnare le sanzioni amministrative: il ricorso dovrà essere presentato entro trenta giorni, contro i sessanta previsti dal codice della strada (articolo 204-bis).

Come si è detto la riforma è prevista dal decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri. Molti riti speciali vengono ricondotti o al rito del lavoro o al rito sommario di cognizione o al rito ordinario. In alcuni casi con significative modifiche, come per i ricorsi contro le multe.

Per gli utenti della strada con riferimento alle controversie che qui interessano, all'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada si applicherà il rito del lavoro anche per consentire al giudice di pace la possibilità di disporre prove d'ufficio.

I ricorsi rimangono sempre di competenza del giudice e il ricorso può essere presentato anche a mezzo del servizio postale, come stabilito dalla Corte costituzionale.

Nel caso in cui il ricorso sia respinto, il giudice deve determinare l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione. In materia di ricorsi contro le sanzioni del codice della strada la modifca più rilevante riguarda i termini per presentare il ricorso. L'articolo 204-bis del codice della strada prevede che il ricorso contro il verbale deve essere presentato nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.

L'articolo 7 del nuovo decreto legislativo prevede invece che il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, Quindi i tempi si accorciano notevolmente e nel verbale le polizie locali e della strada dovranno indicare il nuovo termine.

Fermo restando che il ricorso può essere presentato personalmente o a mezzo di invio postale, il decreto precisa alcune fasi del procedimento. Nel dettaglio il giudice dovrà esaminare il ricorso nel merito anche quando il cittadino non si presenta alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, tutte le volte in cui l'illegittimità del provvedimento impugnato risulta dalla documentazione allegata dall'opponente o la pubblica amministrazione non abbia depositato copia del rapporto e degli atti connessi.

Se il ricorso viene presentato in ritardo il giudice non potrà più dichiarare inammissibile il ricorso proposto tardivamente (come invece attualmente previsto): si prevede invece che anche in questi casi la decisione sia resa dopo che è stato instaurato il contraddittorio tra le parti e con sentenza soggetta ai normali mezzi di impugnazione delle sentenze. Inoltre nonostante manchi una norma specifica sull'appello, la sentenza che definisce il giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione sarà assoggettata ai normali mezzi di impugnazione delle sentenze.

Articolo di Davide Calvi tratto dal TN Autunno 2011, n. 3 anno XIII

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