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Conferma dimissioni: nuovi inutili adempimenti burocratici per le PMI PDF Stampa E-mail
Lavoro - De Lorenzis

La pratica delle dimissioni in bianco (fatte firmare all’atto dell’assunzione) è un fenomeno assolutamente deprecabile del quale non è dato conoscere la rilevanza in termini numerici  atteso che neppure nella relazione parlamentare che illustra il provvedimento si trova traccia di dati numerici circa l’entità di questa prassi: l’impressione è che, per quanto odiosa, sia comunque marginale.

La recente riforma del lavoro, “Fornero”, nel tentativo di contrastare il fenomeno, ha introdotto l’obbligo di confermare e, per così dire, “certificare” le dimissioni; la nuova prassi, a mio avviso inutile, crea soltanto nuove difficoltà, appesantimenti burocratici ed ulteriori costi in capo alla stragrande maggioranza (per non dire alla quasi totalità) dei datori di lavoro, piccole e piccolissime imprese, che operano nel rispetto delle regole.

Il primo obbligo introdotto dalla nuova legge ha solo ampliato l’estensione temporale, portandola da 1 a 3 anni, della regola che già esisteva in precedenza: la risoluzione consensuale o le dimissioni presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza o nei primi 3 anni di vita del bambino devono essere convalidate dalla lavoratrice stessa presso la Direzione Territoriale del lavoro (Dtl); la mancanza di convalida determina l’inefficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.

La novità riguarda invece la generalità dei lavoratori che dovranno anch’essi convalidare le dimissioni (o la risoluzione consensuale) presso la Dtl o il Centro per l’Impiego.

Secondo le nuove regole il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione di dimissioni dovrà, entro 30 giorni, trasmettere al lavoratore l’invito a convalidare le dimissioni nelle sedi sopraindicate, ovvero sottoscrivere conferma delle dimissioni sulla copia della denuncia che il datore di lavoro dovrà comunque inviare, entro 5 giorni dalla data delle dimissioni, al Centro per l’Impiego della Provincia.

Il lavoratore, nei 7 giorni successivi alla ricezione della raccomandata da parte del datore di lavoro potrà aderire all’invito e confermare le dimissioni presso la Dtl o il Centro per l’Impiego, ovvero sottoscrivere la ricevuta della comunicazione. In tal caso le dimissioni avranno effettiva decorrenza dalla data indicata in origine.

In alternativa il lavoratore potrà restare inattivo: anche in tal caso, decorsi 7 giorni dalla ricezione della raccomandata, le dimissioni si daranno per confermate alla data indicata.

Se, invece, il lavoratore dovesse comunicare la revoca delle dimissioni il rapporto di lavoro riprenderà dal giorno successivo alla revoca stessa.

La nuova prassi, come si diceva, non ostacolerà chi vorrà comunque operare con mezzi fraudolenti che potrà eventualmente far sottoscrivere al lavoratore più fogli in bianco, da utilizzare sia per le dimissioni che per stamparvi sopra la ricevuta della comunicazione al Centro per l’Impiego; allo stesso modo la raccomandata inviata al lavoratore potrebbe contenere qualsiasi documento al posto della richiesta di conferma delle dimissioni: la soluzione escogitata non è pertanto idonea allo scopo e penalizza inutilmente con nuovi ed onerosi adempimenti burocratici migliaia di onesti datori di lavoro.

Non sarebbe stato più lineare ed efficace prevedere anche per le dimissioni la possibilità di revoca entro un breve termine, similmente a quanto è stato fatto per il licenziamento, lasciando così l’iniziativa al lavoratore dimissionario contro la sua volontà?

Articolo di Roberto De Lorenzis tratto dal TN Inverno 2012 - n. 4/2012

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