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CCNL Assotrasporti: cosa succede in caso di infortunio del lavoratore o socio? PDF Stampa E-mail
2021
04
Ottobre

Approfondiamo l’articolo 46 del CCNL Assotrasporti, infortunio del lavoratore o socio, in particolare per quanto riguarda il trattamento normativo ed economico.

porto di Gioia Tauro

Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa. Gli elementi integranti l'infortunio sul lavoro sono dunque:

  • la lesione
  • la causa violenta
  • l'occasione di lavoro.

Il concetto di "occasione di lavoro" richiede che vi sia un nesso causale tra il lavoro e il verificarsi del rischio cui può conseguire l'infortunio. Il rischio considerato è quello specifico, determinato dalla ragione stessa del lavoro.

È infortunio sul lavoro anche il così detto "infortunio in itinere", cioè quello occorso al lavoratore nel tragitto compiuto per recarsi o tornare dal luogo di lavoro a casa. Sono considerati infortuni sul lavoro anche quelli dovuti a colpa del lavoratore stesso.

In ottemperanza al Testo Unico sulla Sicurezza (d.lgs. 81/2008), il datore di lavoro è tenuto a far rispettare gli obblighi e le norme conseguenti, che sono ovviamente specifici per mansione, ambienti di lavoro, durata della prestazione e molti altri fattori.

A infortunio avvenuto, invece, il datore di lavoro è tenuto innanzitutto a prendersi cura della corretta assistenza sanitaria immediata del lavoratore, quindi chiamando il soccorso medico e gestendo il ricovero in una struttura sanitaria. In seguito, è tenuto a denunciare quanto prima il fatto all’Istituto Assicuratore (art. 53 del Testo Unico).

All’INAIL spetta la comunicazione digitale dei dati sulle denunce di infortuni mortali o con prognosi superiore ai trenta giorni. Esiste infatti un sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, il SINP, attraverso il quale effettuare questa segnalazione telematica.

Il socio e il lavoratore dipendente devono dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro, quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all'obbligo suddetto e il datore di lavoro non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'accaduto non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'lNAIL e all'autorità giudiziaria, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità.

In caso di infortunio sul lavoro e/o malattia professionale, il socio e il lavoratore dipendente non in prova hanno diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto al socio e al lavoratore dipendente medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro.

L'assenza per infortunio sul lavoro è regolamentata dalle apposite norme cogenti (d.p.r. 1124/1965, TU infortuni sul lavoro e malattie professionali). Si considerano infortuni sul lavoro quelli indennizzabili dall’INAIL.

Il contagio da COVID-19, avvenuto sul posto di lavoro e in occasione dello svolgimento di attività lavorativa, è stato equiparato all’infortunio sul lavoro dall’art. 42 del D.L. n. 18/2020, con la conseguenza che il lavoratore che abbia contratto la malattia in occasione di lavoro può beneficiare della copertura assicurativa INAIL. La norma prevede, ancora, che l’indennità per inabilità temporanea assoluta copra anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria con la conseguente assenza del dipendente dal luogo di lavoro. Ciò, è ovvio, laddove il contagio sia riconducibile all’attività lavorativa.

Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di malattia, infortunio o malattia professionale, l'impresa o la cooperativa corrisponderà al socio e al lavoratore dipendente quanto appresso:

  • per il giorno dell'infortunio o dell'inizio della malattia professionale, il 100% della retribuzione percepita;
  • per il 1°, 2°, 3° giorno successivi alla data dell'evento il 100% della retribuzione percepita;
  • per i giorni successivi dal 4° giorno a fine infortunio una integrazione dell’indennità infortunistica INAIL al fine di garantire il 100% dello stipendio lordo che avrebbe percepito.

Agli effetti retributivi, per ogni periodo di infortunio il computo si inizia dal 1° giorno di assenza. L'integrazione non è dovuta se l’INAIL non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo carico.

Durante il periodo di prova non è dovuta al socio e al lavoratore dipendente nessuna integrazione da parte dell'impresa o della cooperativa.

Articolo di Pasquale Dui tratto dal TN 5/2021 anno XXIII

© TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata

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04
Ottobre

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