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CCNL Assotrasporti: malattia del lavoratore o socio PDF Stampa E-mail
2021
09
Agosto

L’assenza per malattia deve essere comunicata nel normale orario di lavoro, salvo i casi di giustificato impedimento; inoltre, il socio e il lavoratore dipendente devono trasmettere entro due giorni il relativo certificato medico.

cabina-camion

In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni di impedimento, le assenze scaturite da malattia sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione, nonché quelle contrattuali. In caso di assenza per malattia viene assicurato il seguente trattamento:

a) Periodo di comporto

In caso di malattia il socio e il lavoratore dipendente non in prova, con anzianità di servizio fino a 2 anni, hanno diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa e/o frazionata di 8 mesi in un arco temporale di 24 mesi.

Lo stesso vale per il socio lavoratore o lavoratore dipendente con contratto part-time orizzontale. Per il socio o lavoratore dipendente con contratto part-time verticale o misto il periodo di conservazione del posto, fermo restando il riferimento ad un arco temporale di due anni in caso di più assenze, verrà riproporzionato al livello aziendale alla metà delle giornate lavorate concordate tra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro in esse prestato.

In caso di malattia il socio e il lavoratore dipendente non in prova, con anzianità di servizio superiore a 2 anni, hanno diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenze continuative e/o frazionate, di 14 mesi in un arco temporale di 36 mesi.

Lo stesso vale per il socio lavoratore o lavoratore dipendente con contratto part-time orizzontale. Per il socio o lavoratore dipendente con contratto part-time verticale o misto il periodo di conservazione del posto, fermo restando il riferimento ad un arco temporale di tre anni in caso di più assenze, verrà proporzionato al livello aziendale alla metà delle giornate lavorate concordate tra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro in esse prestato.

La malattia sospende il decorso del preavviso nel caso di licenziamento, nei limiti e agli effetti della normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento economico di cui sopra.

La malattia insorta durante il periodo di ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:

  • malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso periodo di ferie;
  • malattia la cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario.

Superato il periodo di conservazione del posto, ove l’azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al socio e al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento. ,Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al socio e al lavoratore di riprendere servizio, questi possono risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo
TFR.

Resta anche convenuto che, superati i limiti di conservazione del posto di cui sopra, il socio e il lavoratore potranno usufruire, previa richiesta scritta e relativa certificazione medica, di un periodo di aspettativa della durata di mesi 12 durante il quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessun istituto. Decorso detto arco temporale l’impresa o la cooperativa potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro.

b) Trattamento economico

Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di malattia, l’impresa o la cooperativa corrisponderà al socio e al lavoratore dipendente quanto appresso:

  • i primi 3 giorni (carenza) vengono retribuiti, nella percentuale del 60%, la percentuale sale al 100% solo se la malattia è superiore a 7 giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero;
  • integrazione della prestazione INPS fino a garantire il 100% dell’intero trattamento economico nell’arco di 180 giorni per anno solare.

Agli effetti retributivi, per ogni periodo di malattia, il computo si inizia dal primo giorno di assenza. L’integrazione non è dovuta se l’INPS non riconosce per qualsiasi motivo l’indennità a suo carico.

Durante il periodo di prova non è dovuta al socio e al lavoratore dipendente nessuna integrazione da parte dell’impresa o della cooperativa.

Articolo di Pasquale Dui tratto dal TN 4/2021 anno XXIII

© TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata

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