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CCNL Assotrasporti: danni provocati dal socio o lavoratore dipendente PDF Stampa E-mail
Normativa
2021
27
Febbraio

Il socio o lavoratore dipendente di un‘azienda cooperativa di trasporti può, con il proprio comportamento e nell‘ambito dell‘esercizio del suo lavoro, arrecare danni alla Società, in qualsiasi modalità e misura e, laddove si configuri un diritto al risarcimento in capo al datore di lavoro, è senz‘altro tenuto a risarcire il danno.

camion-azienda

Ovviamente, il danno arrecato deve essere imputabile al lavoratore/socio, secondo le regole generali della responsabilità civile, richiedendosi, in questo senso, l‘esistenza di un accertato comportamento, doloso o colposo e la riferibilità ad una responsabilità contrattuale o extracontrattuale. La differenza tra le due figure risiede nella connessione diretta ed immediata con il rapporto di lavoro e la sua esecuzione, per quella contrattuale, o nella accertabile situazione di inadempimento ad obblighi estranei al rapporto di collaborazione in senso stretto. Se il socio/lavoratore provoca la distruzione o il danneggiamento di uno strumento di lavoro nell‘esercizio delle proprie mansioni, genera evidentemente un danno da responsabilità contrattuale.

Se, diversamente, il socio/lavoratore genera un danno per la Società, al di fuori della propria attività di lavoro e in difetto di alcuna connessione con il rapporto stesso, genera una responsabilità extracontrattuale (esempio: l‘azienda concede al collaboratore un‘autovettura per uso privato nel fine settimana e questi, a causa di un incidente o altro, provoca un danneggiamento).

La responsabilità contrattuale è una conseguenza della diretta violazione degli obblighi di diligenza, di collaborazione, di esecuzione secondo buona fede e correttezza (artt. 2104, 2105, 1175, 1375 cod. Civ.).

Questa connessione intrinseca tra l‘ambito interno al rapporto e gli obblighi da esso scaturenti, consente una compensazione diretta tra il credito risarcitorio della Società e il debito di retribuzione e, conseguentemente, può essere effettuata con trattenuta dal netto della retribuzione stessa. L‘art. 51 del CCNL Assotrasporti [Risarcimento danni] disciplina questa delicata materia ponendo alcune regole, secondo le quali:

1. il danno deve essere contestato formalmente, nella sua qualità e quantità (importo), al socio o al lavoratore dipendente, non appena l‘impresa o la cooperativa ne sia a conoscenza;

2. il risarcimento, correlato all‘entità del danno arrecato, come accertata e contestata, sarà trattenuto con addebiti mensili sulla retribuzione, nella misura massima del 10% di quest‘ultima, fino all‘esaurimento dell‘importo dovuto;

3. in caso di risoluzione del rapporto, del socio o dipendente, l‘importo globale ed attuale (al netto di eventuali precedenti addebiti rateali) sarà trattenuto su tutti i compensi e indennità dovuti dall‘impresa o cooperativa a qualsiasi titolo (retribuzione, elementi accessori, preavviso, TFR).

Se il comportamento del socio o lavoratore che ha provocato il danno all‘impresa o cooperativa è disciplinarmente rilevante, secondo le regole legali e contrattuali, potrà essere attivata una procedura disciplinare, con addebito di una sanzione disciplinare, proporzionata alla gravità della colpa (o del dolo) in capo al collaboratore ed entro i limiti delle specifiche previsioni contrattuali collettive (cfr. art. 2106 cod. civ., art 7 statuto lavoratori, art. 48 CCNL Assotrasporti, già esaminato in questa Rassegna). I due percorsi, quello risarcitorio e quello disciplinare, devono ritenersi paralleli ed autonomi, indipendenti l‘uno dall‘altro, considerando che il risarcimento a carico del socio o lavoratore è comunque dovuto, indipendentemente dalla natura disciplinare del comportamento e dall‘addebito di una sanzione.

Nel caso di responsabilità extra-contrattuale del socio o lavoratore, come definita e descritta sopra, in via di principio non può trovare applicazione il meccanismo della trattenuta diretta sulla retribuzione (compensazione), ma l‘impresa o la cooperativa dovranno recuperare l‘importo del danno attraverso le vie civilistiche e processuali ordinarie, se del caso attivando una azione risarcitoria contro il collaboratore colpevole, sia per l‘accertamento, sia per la quantificazione e per il pagamento.

Articolo di Pasquale Dui tratto dal TN 1/2021 anno XXIII

 © TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata

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