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Controlli su strada per il rispetto delle norme anti-contagio PDF Stampa E-mail
Normativa
2020
27
Maggio

Il Ministero dell'Interno ha fornito le indicazioni che devono rispettare gli operatori di Polizia nell'effettuare i controlli su strada per il rispetto delle misure anti-contagio.

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La nota contiene anche le indicazioni per l'autotrasporto, già tenuto a rispettare le linee guida adottate il 14 marzo scorso () e riconfermate con la pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio. 

Gli obblighi già previsti permangono, ma viene fatta chiarezza sulle responsabilità in caso di controlli che individuino un'inosservanza delle regole.

A carico dell'imprenditore di trasporto vertono gli adempimenti che riguardano l'informazione del personale circa il corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale e la sanificazione dei mezzi. Inoltre, le imprese che curano il carico/scarico devono garantire la presenza di servizi igienici dedicati ai conducenti, adeguatamente puliti e sanificati, e che le operazioni inerenti il carico/scarico della merce, così come la presa in consegna della documentazione e tutte le operazioni affini, avvengano senza contatti diretti tra operatori e autisti o nel rispetto della distanza di sicurezza di un metro.

A carico dell'autotrasportatore, invece, vige la responsabilità di rimanere a bordo del mezzo quando sprovvisto di guanti e mascherina, oppure di indossare correttamente i DPI e mantenere la distanza di un metro quando necessità di scendere dal mezzo, di indossare la mascherina anche durante la guida, quando in cabina è presente un secondo conducente o un addetto, il divieto di accesso ai locali delle aziende diverse dalla propria (con eccezione che per l'utilizzo del servizi igienici dedicati) e indossare la mascherina anche all'aperto, qualora non sia possibile osservare la distanza minima di un metro.

In questi casi, le inosservanze sono di responsabilità diretta dei dipendenti dell'impresa, mentre l'imprenditore al massimo potrà essere in concorso per omessa vigilanza.

Le sanzioni previste vanno dal pagamento di una multa da 400 a 3.000 euro, che aumenta di un terzo nel caso in cui la violazione sia commessa alla guida di un veicolo. Nei casi più gravi è prevista la chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni e la sospensione fino a 5 giorni per impedire la prosecuzione o reiterazione dell'illecito.

Infine, per quanto riguarda l’ingresso in Italia del personale viaggiante, possono entrare in Italia, senza alcuna formalità e a prescindere dalla provenienza, qualsiasi lavoratore che rientri nella definizione di "personale viaggiante" senza distinzione alcuna.

© TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata

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