Contenuto Principale
Ultime Notizie

Ricerca nel sito

Veicoli e trasporti eccezionali, nuovi chiarimenti dal MIT PDF Stampa E-mail
Normativa
2015
06
Agosto

Una circolare del Ministero dei Trasporti fornisce alcune precisazioni in merito ai veicoli e trasporti eccezionali.

trasportoeccezionaleLa nota in questione espone ulteriori indicazioni a seguito di alcune difformità applicative emerse della Direttiva n° 4214 del 10 Settembre 2014, emessa dopo l'introduzione nel 2013 del Regolamento attuativo del Codice della strada in materia di trasporti eccezionali (qui potete visionare un approfondimento).

La prima precisazione riguarda il preavviso di transito: gli enti proprietari possono richiedere la comunicazione di transito in caso di prescrizione di scorta, al fine di tutelare le infrastrutture stradali e la sicurezza della circolazione.

Altra importante novità riguarda il comodato d'uso e la locazione, viste le recenti modifiche in materia, che riepilogano quali casi e in quali condizioni sono ammessi la locazione (senza conducente) e il comodato d'uso (gratuito), visto che la normativa in tema di intestazione temporanea dei veicoli è regolamentata da una normativa speciale, in parte parte di origine comunitaria.

È stato dunque annullato e sostituito il punto 7 della direttiva n° 4214 con quanto segue: "Per i trasporti internazionali, si evidenzia che le autorizzazioni per i trasporti eccezionali presuppongono il rispetto delle norme (comunitarie, bilaterali e CEMT) che disciplinano l’autotrasporto internazionale. Pertanto possono essere conseguite autorizzazioni per trasporti eccezionali (per la parte che interessa il territorio italiano) ai fini del trasporto internazionale per il quale è richiesta la licenza comunitaria ovvero l’autorizzazione bilaterale o CEMT".

Sempre in tema di intestazione temporanea dei veicoli, tale punto ricorda che i documenti di controllo devono essere in linea con quanto segue:

- devono essere redatti in forma scritta e contenere almeno il nome dell'impresa locatrice/comodatrice e di quella locataria/comodataria, la data e la durata del contratto e i dati di identificazione del veicolo locato/comodato;
- il contratto deve essere registrato nei casi previsti dalla citata circolare n. 5681 del 16/3/2015;
- copia del contratto deve essere tenuta a bordo del veicolo;
- la durata dell’autorizzazione per il trasporto eccezionale non può superare quella del contratto. 

Per quanto riguarda la descrizione, massa e dimensioni del carico, viene ricordato che il Regolamento (art. 14) prevede l'obbligo di una precisa descrizione del carico e del suo eventuale imballaggio. Non è consentito derogare dai limiti imposti dallo stesso Regolamento "sfruttando le dimensioni dell'eventuale imballaggio impiegato".

Inoltre, la dichiarazione sostitutiva prevista dal regolamento deve essere resa con firma leggibile dal committente che, a seconda dei casi, può essere il proprietario o il produttore della merce trasportata.

Nella domanda di transito deve essere inoltre indicato tutto il percorso, specificando gli indirizzi di carico e scarico. La nota rammenta che gli enti proprietari e i concessionari sono tenuti a condividere le informazioni sul transito, oltre ad effettaure verifiche e controlli, per tutelare le infastrutture gestite.

Il quarto punto della circolare è incentrata sui mezzi d’opera, evidenziando come un veicolo con queste caratteristiche deve essere obbligatoriamente classificato, come con esplicita annotazione sulla carta di circolazione, come mezzo d'opera. Questi possono essere autoveicoli isolati o complessi veicolari (omologati nel rispetto del rapporto di traino pari a 1,45).
Sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione al transito "i mezzi d’opera costituiti da autocarro isolato, dal complesso formato da autocarro e rimorchio (o macchina operatrice trainata) con attrezzature spandisabbia, spandisale e simili, ovvero dal complesso formato da trattore e semirimorchio attrezzato per il trasporto esclusivo dei materiali indicati dall’art. 54, c. 1, lettera n del Codice), nonché di quelli assimilati indicati dall’art. 11, c. 2, della legge n. 454/1997, o anche da trattore e semirimorchio (o macchina operatrice trainata) con attrezzature spandisabbia, spandisale e simili".
 
Nonostante la deroga, questi devono pagare l'indennizzo di usura per poter circolare sulla viabilità ordinaria, mentre per le autostrade occorre versare un'ulteriore somma, pari alla normale tariffa maggiorata del 50%.
 

© TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata 

Facebook TN Twitter TN


Utilizziamo i cookie per migliorare il nostro sito e la vostra esperienza quando lo si utilizza. Chiudendo questo banner acconsenti all’'uso dei cookie. Se vuoi avere ulteriori informazioni o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la privacy policy.

Accettare i cookies da questo sito.

EU Cookie Directive Module Information