Addio alla scheda di trasporto, le precisazioni del Ministero |
Normativa |
2015 08 Gennaio |
Arrivano i primi chiarimenti in merito all'abolizione della scheda di trasporto dopo che la Legge di Stabilità 2015, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, ha apportato sostanziali novità all'autotrasporto. Una circolare del Ministero dell'Interno del 31 dicembre 2014 chiarisce alcuni dubbi derivanti dall'abolizione della scheda di trasporto (o documento equivalente), come imposto dalla soppressione dell'art. 7bis del DL 286 del 21 novembre 2005. In attesa della pubblicazione di una direttiva di approfondimento, il Direttore del Servizio Polizia Stradale Giuseppe Bisogno chiarisce quanto segue: - Sebbene dal 1° gennaio 2015 non può più essere richiesta l'esibizione della scheda di trasporto o documentazione affine, restano in vigore le altre disposizioni che prevedono l'obbligo di avere a bordo la documentazione della merce per finalità fiscali, di sicurezza o altre finalità. - Sono valide le sanzioni per la mancanza della scheda di trasporto applicate prima dell'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015. - Al fine di effettuare il controllo di responsabilità del committente o vettore per le violazioni commesse durante il trasporto, "le generalità del committente possono essere desunte dalle istruzioni scritte", da lasciare a bordo del veicolo. In mancanza di esse potranno essere richieste al vettore, tenendo in ogni caso presente le sanzioni previste in questi casi. - Il committente non viene invece sanzionato se, in caso di contratto stipulato in forma non scritta, "non redige e consegna al vettore la dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori". © TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata |