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L’ASpI e il nuovo costo del lavoro 2013 PDF Stampa E-mail
Lavoro - Nicco

Con l’anno 2013 entra a regime la nuova ASpI - assicurazione sociale per l’impiego - che va a sostituire la vecchia indennità di disoccupazione. L’introduzione di tale nuovo strumento porta con sé alcune novità dal punto di vista del finanziamento da parte delle aziende che andranno a impattare sul costo del lavoro.

La scelta legislativa punta su un finanziamento tripartito; si parla, infatti, di un contributo applicato alla generalità dei rapporti di lavoro, un contributo addizionale per i soli rapporti di lavoro a tempo determinato e di un contributo specifico per le singole cessazioni di rapporti a tempo indeterminato.

Tale impostazione, che trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2013, contiene peculiarità e molti dubbi applicativi a cui l’Inps ha cercato di dare risposta nel corso dei primi mesi di quest’anno.

Relativamente al contributo generalizzato, lo stesso sarà pari a 1,61%, come già previsto fino al 31.12.2012 per il finanziamento alla disoccupazione. Manterrà, inoltre, le misure compensative e le riduzioni contributive previste dall’art. 120 della Legge 388/2000, dal comma 361, art. 1 Legge 266/2005 e dall’art.8 del D.L. 203/2005. Il campo di applicazione viene, invece, esteso anche ai soci di cooperativa e agli apprendisti. Relativamente a tale ultima casistica si sottolinea che il contributo dell’1,61% è dovuto anche per quei lavoratori che soggiacciono all’agevolazione prevista dall’art. 22, c. 1, della Legge 183/2012 che prevede, per i soli datori di lavoro con alle proprie dipendenze massimo 9 addetti, uno sgravio contributivo del 100% nei primi tre anni di contratto, per i soli rapporti di apprendistato instaurati tra il 01.01.2012 e il 31.12.2016. Come chiarito dall’Inps, l’aumento della contribuzione previsto per gli apprendisti varrà anche con riferimento agli apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo formativo.

Un’ulteriore contribuzione dell’1,4% è dovuta per i rapporti a tempo determinato. Tale previsione non si applica per: lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali così come previsto dal D.P.R. 1525/1963 nonché, per il solo periodo 01.01.2013 – 31.12.2015 – da avvisi comuni o CCNL (contratti collettivi nazionali del lavoro) stipulati entro il 31.12.2011 da organizzazioni comparativamente più rappresentative, agli apprendisti, ai lavoratori dipendenti di pubbliche amministrazioni.

Lo stesso, in caso di stabilizzazione, potrà essere restituito all’azienda. Nello specifico, in caso di trasformazione del rapporto si potranno recuperare gli ultimi sei mesi di versamento; in caso di riassunzione a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione, si dovranno detrarre dagli ultimi sei mesi di contributo addizionale del vecchio rapporto un numero di mensilità ragguagliato al periodo intercorso tra i due rapporti.

Da ultimo è previsto un contributo per i casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato avvenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013 per causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI. La misura del contributo è pari al 41% del massimale mensile per ASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, con un massimo di tre anni. Nelle casistiche per le quali scatta l’obbligo di contribuzione sono comprese anche le dimissioni per giusta causa e durante il periodo tutelato di maternità, le risoluzioni consensuali intervenute nell’ambito di procedure di conciliazione di cui all’art. 7 della L. 604/1966, le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore. In tale ultima casistica rientra anche il recesso del datore di lavoro a conclusione del periodo formativo. Recentemente l’Inps ha impartito le istruzioni operative per il calcolo del contributo in analisi: lo stesso è pari – per il 2013 – a € 483,80 per ogni 12 mesi di anzianità aziendale. Tale contributo dovrà essere riproporzionato in base agli effettivi mesi di anzianità aziendale, a tal proposito i mesi sono considerati interi se il rapporto è durato più di quindici giorni di calendario. La contribuzione per le singole cessazione dovrà essere versata con i contributi del mese successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione stessa: rapporto cessato in data 15.04.2013, contributo da versare con l’F24 scadente il 17.06.2013.

Di seguito si propongono alcuni esempi calibrati utilizzando il CCNL trasporto logistica.

 

Esempio 1

Contributo per i rapporti a tempo determinato, lavoratore inquadrato 3° livello super, retribuzione € 1544,37.

Contribuzione mensile addizionale 1,4% pari a € 21,62.

Nel caso di assunzione di un lavoratore a tempo determinato per 12 mesi si ha un aggravio contributivo pari a €302,68 (21,62 per 14 mensilità annue). Nel caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato si potrà poi recuperarmi quanto dovuto in relazione agli ultimi sei mesi di rapporto a tempo determinato, teoricamente la metà di quanto versato, pari a € 151,34.

 

Esempio 2

Contributo per le cassazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, lavoratore inquadrato 3° livello super, retribuzione € 1544,37.

Massimale necessario al calcolo del contributo: € 1180,00.

Anzianità aziendale pari a 2 anni e 6 mesi, contributo per la cessazione: € 483,80 x 2,5 = € 1209,50.

 

Articolo di Saverio Nicco tratto dal TN Marzo-Aprile 2013, n. 2 anno XV

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