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Il pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste dal Codice della Strada PDF Stampa E-mail
Calvi - Legale

Tale misura di estinzione delle sanzioni è prevista dall'articolo 202 del Codice della strada. In tema di sanzioni amministrative vale il principio secondo il quale, il pagamento, da parte del contravventore della sanzione amministrativa, potendo ricollegarsi alla volontà dell'intimato di evitare a scopo cautelativo le conseguenze derivanti dalla natura di titolo esecutivo del provvedimento sanzionatorio non comporta acquiescenza ad essa né incide sull'interesse dello stesso a proporre ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio.

Diversamente in materia di circolazione stradale l'articolo 202 del codice della strada prevede che il pagamento in misura ridotta implichi necessariamente l'accettazione della sanzione ed il riconoscimento, da parte del contravventore, della propria responsabilità.

Ne consegue che, nel sistema previsto dalla legge, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela giurisdizionale.

Ad avviso di chi scrive il problema rimane aperto e dovrebbe essere risolto secondo i principi generali quando a pagare in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 del codice della strada sia l'obbligato in solido e non l'autore della violazione.

In questo caso l'autore della violazione conserverebbe l'interesse ad agire per l'annullamento del verbale secondo i dettami della legge 689 del 1981.

Tale tesi dovrebbe trovare è più rispondente ad un interpretazione costituzionalmente orientata dell'intero impianto dei sistemi sanzionatori.

Articolo di Davide Calvi tratto dal TN Autunno 2012, n. 3 anno XIV

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