Prolungate le scadenze dei patentini ADR |
Normativa |
2021 26 Marzo |
Pubblicato in Gazzetta il Decreto MIMS per il trasporto delle merci pericolose: novità per chi opera in ADR.
Il 23 marzo 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che apporta modifiche riguardarti l'articolo 11 del DL 35 del 27 gennaio 2010 riguardante gli esami per il conseguimento del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza del trasporto delle merci pericolose.
Vide d'acqua interneLa competenza è stata demandata all'Ufficio di Motorizzazione Civile di Roma, pertanto chi deve conseguire, estendere o rinnovare il certificato di consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose sulle via d'acqua interne devono inoltrare il la domanda all'indirizzo PEC dell'UMC di Roma.
La domanda di ammissione agli esami deve essere firmata digitalmente o allegata alla copia del documento d'identità valido, insieme alla copia del versamento dell'imposta di bollo dovuta e inviata tramite PEC all'UMC dove opera la Commissione di esame designata. La convocazione verrà inviata tramite PEC all'indirizzo indicato dal candidato. Prorogate le scadenzeL'accordo del 23 marzo proroga le scadenze dei documenti e delle certificazioni ADR: patentini ADR e certificati dei consulenti in scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021 è valido fino al 30 settembre 2021. Nel caso gli aventi diritto superino l'esame di rinnovo entro il 1° ottobre 2021, il periodo di validità decorrerà dalla data originale di scadenza del documento e sarà valido per i successivi 5 anni. © TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata
1. Con riferimento al punto 5.2 lettera d), le spese ammissibili “non devono essere oggetto di ulteriori forme di detrazione, contributo o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo”. 1.1. Quando si parla di impegno dell’impresa a “non usufruire per l’esercizio fiscale 2020 della detrazione” a quale specifica detrazione ci si intende riferire? Se, come chi scrive, si debba intendere tale riferimento rivolto a quanto previsto dall’art. 125 del cd. decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34), così come meglio specificato nella circolare n. 20/E del 10 luglio 2020, sarebbe bene che tale riferimento fosse chiaramente esplicitato. 1.2. In merito alla domanda di “Credito di imposta – artt. 120 e 125 DL 19 maggio 2020 n. 34” concesso dall’Agenzia delle Entrate sulla base di una percentuale sul totale delle spese che deve ancora essere pubblicata con provvedimento del Direttore dell’AdE, la concessione di tale credito d’imposta preclude la possibilità di partecipare al bando in oggetto? In quale misura? Nella misura del credito d’imposta concesso e pertanto la residua parte è ammissibile al bando? 1.3. Con la premessa che il bando “AUTOTRASPORTO SIcura” in oggetto, pubblicato dal Comitato Centrale Albo eroga contributi per le spese relative all’emergenza sanitaria che non siano state già finanziate con altri interventi es. crediti di imposta, e che l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento prot. n. 302831 dell’11.09.2020 ha stabilito che il credito di imposta spettante è pari al 15,6423 per cento dell’importo richiesto, il beneficio del credito d’imposta definitivo scende dal sessanta a poco più del nove per cento, le Aziende chiedono se per la differenza possono presentare la domanda per il Bando. 2. Con riferimento al punto 6.1 del bando, si chiede se i limiti di euro 5.000,00 e di euro 200,00, fissati rispettivamente per impresa e per dipendente, si riferiscano alle spese ammissibili o al contributo. 3. Si fa riferimento al punto 7.2 del bando nel quale è previsto che “il legale rappresentante\titolare dell’impresa ha la facoltà di conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione di domanda del contributo”. E’ pertanto necessaria la compilazione della procura. Si chiede se esiste un modulo apposito dedicato e se la domanda di contributo una volta compilata verrà firmata digitalmente dal procuratore? Oppure, grazie alla delega, può sempre lo stesso firmare i file da allegare? 4. Con riferimento al punto 7.6 lett. c) “non ha usufruito di contributi analoghi e non chiederà di potere usufruire per l’esercizio 2020 delle detrazione per l’importo corrispondente al contributo erogato per effetto del presente bando”. 4.1. Cosa debba intendersi per “analoghi” essendo tale definizione assai generica. Si tratta solo di contributi a fondo perduto, come quelli previsti nel Bando, o anche di altro? 4.2. L’analogia scatta per “ogni acquisto” effettuato dall’impresa di materiali e dispositivi ovvero se si debba considerare l’analogia solo per l’acquisto di quei materiali e di quei dispositivi per cui si è richiesto ed ottenuto uno specifico contributo. Vale a dire che ove l’impresa abbia effettuato più acquisti e per alcuni di essi non abbia né richiesto, né usufruito di contributi, possa legittimamente concorrere, per tali acquisti, al contributo previsto dal presente Bando? |