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Approvazione del primo pacchetto mobilità PDF Stampa E-mail
Normativa
2019
17
Dicembre

L'Unione Europea approva il primo pacchetto mobilità: maggiore tutela per le imprese di autotrasporto. 

Camion

 Dopo quasi due anni e mezzo di lavoro, tra rinvii, passi avanti e accordi difficoltosi che vedono contrapposti gli Stati dell'ovest, più propensi a proteggere le proprie aziende, contro le Nazioni dell'est, favorevoli a una maggiore liberalizzazione del mercato, la Commissione Europea, il Parlamento e il Consiglio hanno trovato un accordo sul testo. 

Il passo successivo, sarà la singola approvazione del testo da parte degli organismi del Trilogo: Commissione Europea, Parlamento Europeo e Consiglio Europeo. 

Il contenuto dell'accordo

In merito alla questione del cabotaggiosi mantiene la norma che consente un massimo di tre operazioni su sette giorni. Tuttavia, per impedire che un’impresa non residente trasporti merci tra due punti del territorio nazionale in maniera sistematica, si è deciso di introdurre un periodo di raffreddamento di quattro giorni prima di poter effettuare ulteriori operazioni di cabotaggio nello stesso Paese, con lo stesso veicolo.

Per quanto riguarda più nello specifico le condizioni di lavoro dei conducenti, si è concordato che il trasportatore sarà tenuto a organizzare gli orari di lavoro dei conducenti in modo che possano tornare al proprio domicilio almeno una volta ogni quattro settimane o, se il conducente sceglie di prendere due riposi settimanali ridotti, dopo tre settimane. Vige l'obbligo di rientro anche per il mezzo, che non può rimanere all'estero per più di 8 settimane consevutive. 

Inoltre, per garantire ai conducenti condizioni di lavoro adeguate, il riposo settimanale regolare di 45 ore dovrà essere trascorso al di fuori della cabina. Per i tempi di guida e riposo, invece, non cambia il limite massimo di 90 ore su due settimane consecutive. 

Il monitoraggio dei passaggi alla frontiera sarà reso più efficiente dall'obbligo di installazione entro il 2025 dei tachigrafi intelligenti su tutti i mezzi che effettuano trasporti internazionali. L'obbligo è stato esteso anche ai veicoli commerciali con massa complessiva tra le 2,5 e le 3,5 tonnellate. In questo caso la data limite è il 2026. 

Per tutelare i lavoratori sarà applicata la normativa del distacco già in vigore, garantendo le stesse condizioni dei colleghi di pari livello occupati nell'impresa distaccataria. Fanno eccezione i transiti e le operazioni bilaterali. In materia di previdenza sociale, verrà applicato il principio di personalità che garantisce al lavoratore la stessa copertura previdenziale del Paese di origine. 

 

Infine, una novità riguarda i controlli e le sanzioni che, in caso di violazione delle norme sul cabotaggio e il distacco, prevedono la perdita dell'onorabilità da parte dell'azienda e, di conseguenza, il ristoro dell'autorizzazione al trasporto internazionale

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Per quanto riguarda più nello specifico le condizioni di lavoro dei conducenti, si è concordato che il trasportatore sarà tenuto a organizzare gli orari di lavoro dei conducenti in modo che questi possano tornare al proprio domicilio almeno una volta ogni quattro settimane o, se il conducente sceglie di prendere due riposi settimanali ridotti, dopo tre settimane sulla strada.

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