Trasporto merci pericolose: i chiarimenti dal Ministero |
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Normativa |
2021 22 Aprile |
Il Ministero dell'Interno chiarisce i dubbi sulla sottoscrizione degli accordi multilaterali ADR M333 e M334 in tema di trasporto delle merci pericolose. Con la circolare del 14 aprile 2021, il Ministero dell'Interno ha fornito precisazioni in merito alla validità dei certificati per formazione professionale dei conducenti ADR e dei certificati dei consulenti per la sicurezza del trasporto di merci pericolose.
Gli accordi M333 e M334 sottoscritti dall'Italia hanno valore per i trasporti nazionali, per l'attività di consulenza dei Paesi firmatari e per i trasporti internazionali all'interno dei Paesi firmatari.
Le proroghe in questione sono adottate tramite norme nazionali: nel nostro caso si parla dell'articolo 103 del decreto legge nr. 18 del 2020 che stabilisce la proroga di 90 giorni per la validità di certificati con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la cessazione dello stato di emergenza per il Covid-19, a partire dalla dichiarazione di cessata emergenza.
Quindi, quale norma si applica? La risposta è più semplice del previsto: si applica la norma più favorevole. Pertanto:
I Paesi firmatari sono Germania, Grecia, Cechia, San Marino (solo l'accordo M333), Slovenia, Irlanda, Slovacchia, Norvegia, Svezia, Polonia e Paesi Bassi. © TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata |