CCNL Assotrasporti: la disciplina dell'aspettativa non retribuita |
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Mondo TN |
2020 08 Dicembre |
L’aspettativa non retribuita è quel particolare periodo di tempo durante il quale il lavoratore può, per legge o per contratto collettivo, assentarsi dal posto di lavoro rinunciando però alla sua retribuzione. In questo modo è possibile infatti mantenere il proprio posto, scegliendo di non ricevere alcun trattamento economico dal proprio datore di lavoro. Come per l’aspettativa retribuita, è importante infatti sottolineare che in entrambi i casi si conserva il posto per tutto il periodo dell’assenza effettiva dal luogo di lavoro e non si può essere licenziati per la mancata esecuzione della prestazione. Specifiche disposizioni di legge e contrattuali disciplano forme di aspettativa, correlate a eventi o situazioni, quali, ad esempio:
Al di fuori di queste situazioni, alcune delle quali già esaminate in questa rassegna (tossicodipendenza), quasi tutti i contratti collettivi, di settore o di comparto, prevedono la possibilità per il lavoratore (nel caso nostro anche per il socio) di ricorrere all‘aspettativa. Il CCNL Assotrasporti disciplina questa materia in via generale, nell‘art. 45, intitolato [Aspettativa], che articola la materia secondo precise clausole. Al socio o lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato, che ne faccia richiesta motivata, l‘impresa deve concedere un periodo di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell‘anzianità di servizio ad alcun effetto:
Il periodo, che può essere continuativo o frazionato in due segmenti, è stabilito fino ad un limite massimo di sei mesi, ma matura in ragione di un mese per ogni anno di servizio. In questi termini, per il raggiungimento del limite dei sei mesi occorrono sei anni di servizio effettivo (o comunque ad esso equiparato per disposizioni contrattuali e/o di legge). Alla scadenza del periodo di aspettativa, il socio o il lavoratore deve presentarsi immediatamente al lavoro, per riprendere il servizio. Se non ottempera a questo obbligo e non fornisce giustificazioni per il ritardo, viene automaticamente considerato dimissionario, senza possibilità di appello. Prolungamento dell’aspettativa: qualora il socio o il lavoratore sia in stato di malattia, durante il periodo di aspettativa e, dunque, anche all’approssimarsi della scadenza, può richiedere un prolungamento del periodo stesso, entro un limite di ulteriori 120 giorni, se ricorrono le seguenti condizioni: 1. esibizione di regolari certificati medici attestanti lo stato di malattia; 2. la malattia non deve essere di natura cronica o psichica; 3. il periodo di prolungamento richiesto deve essere considerato di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto (se del caso, il socio o lavoratore percepiranno solo ed esclusivamente l‘indennità economica INPS, ricorrendone i requisiti, soprattutto in relazione al periodo massimo annuale di 180 giorni stabilito della disposizioni che regolano la materia). Ovviamente, durante l’assenza per aspettativa, il rapporto rimane in uno stato di sospensione, sia per le obbligazioni a carico del socio o lavoratore, sia per le obbligazioni a carico dell’impresa, atteggiandosi ad una sorta di periodo sterile e neutro nella storia lavorativa e di servizio del collaboratore. Articolo di Pasquale Dui tratto dal TN 6/2020 anno XXII © TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata
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