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Noleggio e comodato di veicoli per il trasporto merci, istruzioni per l'uso PDF Stampa E-mail
Normativa
2015
27
Marzo

Ecco un vademecum riepilogativo sulla locazione e sul comodato senza conducente dei veicoli adibiti al trasporto merci.

Parco veicolareCon una circolare del 16 marzo scorso, il Ministero dei trasporti ha riepilogato la normativa che disciplina locazione e comodato senza conducente di mezzi adibiti al trasporto merci, chiarendone le ipotesi ammissibili.

Ecco di seguito una sintesi specifica per l’autotrasporto in conto terzi.

Gli autotrasportatori per conto di terzi possono disporre temporaneamente dei veicoli in locazione e comodato senza conducente, ma è vietata la cessione di veicoli a titolo di sublocazione o subcomodato.

I limiti minimi di massa previsti per l’accesso al mercato - due veicoli, per le imprese autorizzate all’esercizio con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton e fino a 3,5 ton, e un insieme di veicoli per un totale di massa complessiva uguale o superiore a 80 ton, per le imprese autorizzate all’esercizio con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 ton), non possono essere raggiunti con veicoli presi in locazione o comodato.

La locazione dei veicoli destinati al trasporto merci con massa complessiva a pieno carico superiore a 6 ton, è ammessa solo tra imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori e titolari di autorizzazione all’esercizio della professione.

Il contratto di locazione deve essere redatto in forma scritta e contenere i nomi delle imprese locatrice e locataria, i dati identificativi del veicolo locato, la data e la durata del contratto, anche inferiore a trenta giorni. È obbligatorio tenere a bordo camion il contratto, insieme con il certificato di iscrizione dell’impresa locataria - ossia che prende in locazione il veicolo - all’Albo (e al REN se esercita con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton). Se il conducente non è il titolare dell’impresa locataria, si deve tenere a bordo anche un documento comprovante il rapporto di lavoro (copia del contratto o ultima busta paga).

Il contratto di comodato, di qualunque durata e debitamente registrato, deve essere esibito all’Ufficio della Motorizzazione Civile competente per la sede dell’impresa che ne chiede l’immissione in circolazione. L’UMC rilascia copia vistata della dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, da tenere a bordo. Non è, invece, necessaria la presenza a bordo del certificato di iscrizione all’Albo o al REN.

Tra le fattispecie di locazione e comodato senza conducente analizzate dalla circolare, segnaliamo in particolare:

- Locazione o comodato di veicoli di qualsiasi massa complessiva, immatricolati per uso proprio, ad altra impresa che li utilizza per trasporto merci in conto terzi: locazione e comodato non ammissibili.

Non è possibile modificare la destinazione d’uso del veicolo, ossia un’azienda di autotrasporto per conto di terzi può utilizzare soltanto veicoli immatricolati per uso di terzi.

Per la stessa ragione, non sono ammissibili la locazione e il comodato di veicoli di qualsiasi massa complessiva, immatricolati per uso di terzi, ad imprese che intendono utilizzarli per uso proprio.

- Locazione o comodato di veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 ton, immatricolati per uso di terzi a fini di locazione, ad altra impresa che li utilizza per trasporto di merci in conto terzi: locazione ammissibile e comodato non ammissibile.

Questo è il caso di soggetti autorizzati all’attività di locazione, ossia società di noleggio veicoli, che concedono i propri mezzi in locazione ad imprese di autotrasporto per conto di terzi.

L’autotrasportatore che lo riceve in locazione deve essere iscritto all’Albo - e al REN, se il veicolo ha massa complessiva superiore a 1,5 ton - mentre l’impresa che lo dà in locazione non ha necessità di essere iscritta all’Albo autotrasportatori (deve essere iscritta al REN e all’Albo solo se il veicolo ha massa complessiva superiore a 6 ton).

Non è, invece, consentito il comodato di veicoli immatricolati per uso di terzi a fini di locazione, perché il comodato è per sua natura gratuito, mentre il noleggio è un contratto a titolo oneroso.

- Locazione o comodato di veicoli di qualsiasi massa complessiva, immatricolati per servizi di trasporto cose in conto terzi, ad altra impresa che li utilizza per il trasporto merci in conto terzi: locazione e comodato ammissibili.

Le imprese regolarmente iscritte all’Albo autotrasportatori e - se previsto - al REN, possono sia concedere che prendere in locazione e comodato senza conducente veicoli per il trasporto merci in conto terzi. Condizione necessaria è che chi utilizza i mezzi in locazione o comodato abbia titolo ad esercitare con essi l’attività di autotrasporto.

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