CCNL Assotrasporti: formazione continua tra previsioni legali e contrattuali Stampa
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Il diritto del lavoratore alla formazione continua ha trovato una prima espressione di principio in realtà contrattuali collettive nazionali a decorrere da alcune tornate di rinnovo degli anni 2017 e seguenti.

cabina-camionIl valore della formazione è duplice. Da un lato, rappresenta un modo di accrescimento personale del lavoratore, che aumenta le sue competenze oppure le reindirizza in settori diversi, a beneficio anche della capacità di ricollocazione nel mondo del lavoro; dall’altro lato, la formazione ha un impatto immediato nelle aziende, ampliando il know how a disposizione e accrescendone quindi la produttività.

Per agevolare le imprese ad investire nella formazione, il Fondo Sociale Europeo mette annualmente a disposizione un budget per supportare economicamente le imprese. Tali risorse sono gestite anche dai Fondi interprofessionali bilaterali creati dalle parti sociali, secondo quelle che sono le modalità di finanziamente proprie del FSE.

I Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua sono organismi di natura associativa, promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali attraverso specifici Accordi Interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Possono essere istituiti Fondi Paritetici Interprofessionali per ciascuno dei settori economici dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato; gli Accordi interconfederali possono prevedere l’istituzione di Fondi anche per settori diversi, nonché la costituzione di un’apposita sezione per la formazione dei dirigenti.

In questo scenario ed in questi termini, l‘articolo 52 del CCNL Assotrasporti prevede che nel quadro delle più generali intese tra le Organizzazioni stipulanti, preso atto della istituzione dei Fondi Paritetici Interprofessionali (legge 388/2000), finalizzati alla formazione continua dei propri soci e lavoratori dipendenti, le parti convengono di esaminare I’eventualita, anche attraverso successivi protocolli d’intesa, di far aderire le imprese a un fondo già esistente (FONARCOM) per la formazione continua.

In conseguenza di ciò, prendendo atto che le ragioni di addestramento e formazione professionale sono fina-lizzate all’arricchimento e all’aggiormamento delle conoscenze professionali inerenti le mansioni svolte, tenuto conto altresì della continua evoluzione del settore e della necessità di una costante revisione delle conoscenze individuali, le Aziende o le Cooperative realizzeranno idonee iniziative tecnico-pratiche per consentire:

1. un efficace inserimento di tutti i lavoratori dipendenti e i soci lavoratori e lavoratori neo-assunti;
2. un proficuo aggiomamento dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori per quanto concerne la sicurezza e i nuovi metodi di lavoro;
3. un pronto inserimento dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori nelle nuove mansioni a seguito dell’avvicendamento degli stessi.

La disciplina legislativa è molto dettagliata e muove dal d.lgs 150/2015 fino alla legge finanziaria 2020 e alla legge di bilancio 2021, che a seguire con le disposizioni già introdotte precedentemente, ha disposto la proroga e l‘estensione fino al 31 dicembre 2023 del beneficio fiscale/economico del credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente, spettante alle aziende o cooperative, secondo fasce e limiti indicati dettagliatamente e istituzionalmente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal “Piano Nazionale Transizione 4.0“ (big data; cloud computing, cyber security, prototipazione rapida, robotica, IoT, integrazione digitale ecc..) da applicare negli ambiti specifici previsti e previa selezione e adattamento (informatica; vendita e marketing; tecniche e tecnologie di produzione).

Per approfondimenti e informazioni specifiche, a corredo e chiarimento, con riferimenti normativi precisi potete visitare il sito dedicato cliclavoro.gov.it.

Articolo di Pasquale Dui tratto dal TN 2/2021 anno XXIII

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