Autotrasporti e agevolazioni 2020 Stampa
Mondo TN
2020
23
Ottobre

Sulla base delle risorse messe a disposizione dal decreto Agosto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha intanto reso noti gli importi delle misure agevolative riguardanti le deduzioni forfetarie per spese non documentate riconosciute a favore degli autotrasportatori, riguardanti il periodo d’imposta 2019.

Camion

Grazie all’incremento dei fondi disposto dall’articolo 84 del decreto n. 104 2020, le agevolazioni previste per gli autotrasportatori nel 2020, restano invariate rispetto a quelle stabilite per l’anno precedente.

Nello specifico:

• per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto terzi) la deduzione forfetaria per spese non documentate nella misura di 48 euro, che spetta una sola volta per ogni giorno di trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi;

• per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede la ditta spetta una deduzione pari al 35% di quello riconosciuto per gli stessi trasporti oltre il territorio comunale, ossia 16,8 euro.

Rinnovo o proroga dei contratti a termine

Il decreto Agosto prevede importanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine infatti è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato”. 

In considerazione di ciò, il contratto a termine potrà fruire dell’agevolazione normativa (mancato obbligo di speci-ficare una motivazione al rinnovo o alla proroga del contratto a termine) per un periodo non superiore a 12 mesi, per un totale complessivo di 24 mesi. La data di sottoscrizione del contratto a termine non dovrà essere successiva al 31 dicembre 2020.

Trattamenti d’integrazione salariale

Il decreto legge n. 104/2020, cosiddetto decreto Agosto, ha riscritto e innovato l’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19, infatti le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, potranno richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori nove settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo.

I periodi di integrazione, che erano stati già richiesti e autorizzati che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono automaticamente imputati alle prime nove settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto-legge in parola.

Per le ulteriori nove settimane è previsto un contributo corrispondente:

- aliquota del 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato nel raffronto tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019;

- aliquota del 9% per i datori di lavoro che, nel primo semestre 2020, hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;

- nessun contributo addizionale per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20, l’azienda dovrà redigere una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui autocertificano la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.

Esonero contributivo INPS in alternativa alla CIGO Covid-19

Fino al 31 dicembre 2020,  con esclusione del settore agricolo e dei contratti di apprendistato e lavoro domestico, ai datori di lavoro che assumono, successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, lavoratori subordinati a tempo indeterminato,  è previsto  l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Articolo di Simone Cogno tratto dal TN 5/2020 anno XXII

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Per quanto riguarda più nello specifico le condizioni di lavoro dei conducenti, si è concordato che il trasportatore sarà tenuto a organizzare gli orari di lavoro dei conducenti in modo che questi possano tornare al proprio domicilio almeno una volta ogni quattro settimane o, se il conducente sceglie di prendere due riposi settimanali ridotti, dopo tre settimane sulla strada.

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