Orario di lavoro: personale viaggiante Stampa
Mondo TN
2019
27
Marzo

Nel contratto Assotrasporti, all’art. 24, è contenuta la disciplina dell’orario di lavoro e delle modalità di pre-stazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue.

camion-parcheggiatiIl limite di orario di lavoro è di 48 ore settimanali per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° super, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l’indennità di trasferta di cui all’art. 6 della sezione prima della parte speciale, per i quali vengono utilizzati automezzi che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti UE nn. 3821/85 e 561/2006 e la cui attività rientri in quella definita qui di seguito. Il limite massimo di prestazione per gli autisti di cui all’art. 24 è di 250 ore mensili.

Ai lavoratori che esercitano l’attività nelle condizioni suddette e per tale motivo considerati discontinui, si applicano i criteri di retribuzione del periodo di impegno lavorativo determinati secondo i seguenti para-metri:

a) Periodi di guida;
b) Tempo occorrente per la collaborazione alle operazioni di carico e scarico delle merci, a norma dell’art. 28, comma 1 CCNL;
c) Tempo occorrente per la manutenzione ordinaria e straordinaria, a norma dell’art. 30 CCNL;
d) Attività amministrative derivanti dalle mansioni di conducente;
e) Tempo occorrente per le operazioni di rifornimento, di pulizia, verifica dell’efficienza del veicolo, accertamenti della sicurezza del carico;
f) Tempi di attesa, funzionalmente necessari per l’esecuzione del servizio.

L’attività del conducente, in quanto non trasfertista, si esercita in partenza dal luogo fisso nel quale è situata l’abituale sede di lavoro, per rientrare nello stesso luogo, fermo restando che tale attività è quella definita in modo positivo nel paragrafo precedente.

Tutte le ore prestate oltre il limite di cui al comma 1 dell’art. 24 saranno retribuite con le maggiorazioni per lavoro straordinario.

Una nota a verbale nell’articolo in commento stabilisce, peraltro, che quanto concordato in tema di orario di lavoro per mansioni discontinue non comporta conseguenza alcuna su eventuali accordi già intervenuti a livello aziendale fra le parti, relativi alla forfettizzazione delle prestazioni straordinarie, fino a nuova intesa, né può determinare in alcun caso peggioramenti del trattamento economico preesistente, a parità di condizioni.

Quanto al trattamento di trasferta, la disciplina generale è contenuta nell’art. 33, secondo cui (comma 1) al lavoratore inviato in trasferta per motivi di servizio l’impresa o la cooperativa corrisponderà un rimborso spese relative al viaggio, al vitto e all’alloggio.

I relativi importi massimi sono determinati in sede di trattativa aziendale di 2° livello, tenendo presente l’utilizzazione di normali mezzi di trasporto e di alberghi, pensioni e hotel di categoria non inferiore a “2 stelle”.

Ai lavoratori cui è applicato l’orario di lavoro del personale viaggiante viene corrisposta anche un’indennità di diaria per un importo giornaliero pari a:

• € 16,00, nel caso che la trasferta avvenga in territorio nazionale;
• € 30,00, nel caso che la trasferta avvenga in un paese UE;
• € 40,00, nel caso che la trasferta avvenga in un paese estero extra UE.

Ai lavoratori cui è applicato l’orario di lavoro del personale non viaggiante viene corrisposta anche un’indennità di diaria per un importo giornaliero pari a:

• € 10,00, nel caso che la trasferta avvenga nel comune della normale sede lavorativa, entro il terri-torio nazionale;
• € 20,00, nel caso che la trasferta avvenga in un paese UE;
• € 30,00, nel caso che la trasferta avvenga in un paese estero extra UE.

Articolo dell'avv. Pasquale Dui tratto dal TN 2/2019 anno XXI

© TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata

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