Omicidio stradale e lesioni personali stradali, quali conseguenze Stampa
Mondo TN
2018
24
Ottobre

Reclusione fino a 3 mesi e revoca della patente per minimo 5 anni: questo rischia Mario, autotrasportatore di Milano, dopo aver investito accidentalmente un ciclista che, per fortuna, ha riportato solo una frattura al femore.

articolo-nenzIl ciclista è stato trasportato in ospedale e gli sono stati diagnosticati 45 giorni di prognosi e per Mario si è aperto un procedimento penale e la sospensione immediata della patente. 

Questa è una novità introdotta dalla legge 41 del 2016: nel caso di lesioni, a seguito di incidente stradale, superiori ai 40 giorni, scatta immediatamente la procedibilità penale d’ufficio! 

Nata giustamente per punire più severamente i pirati della strada e chi guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti, questa legge interessa in realtà tutti gli autisti. 

Oltre al reato di omicidio stradale la legge ha introdotto il reato di lesioni personali stradali, contestabile anche in caso di incidente a seguito di infrazioni al Codice della Strada come l’eccesso di velocità, il sorpasso in prossimità di attraversamento pedonale, il passaggio con semaforo rosso. 

Anche le condizioni metereologiche come pioggia e gelo, oppure una segnaletica stradale mancante o poco chiara, possono essere causa di incidenti stradali gravi, o mortali, sanzionabili da quanto previsto dalla Legge 41/2016. 

E i rischi sono ovviamente ancora più elevati per gli autotrasportatori, per gli autisti di professione e per chi per lavoro copre tanti chilometri sulle strade. 

Cosa fare? 

Diventa fondamentale la prevenzione: assicurarsi con una polizza di Tutela Legale permette di affrontare la complessità della normativa e di esercitare il proprio diritto alla difesa. Al solo costo della polizza, l’assicurato può avere la miglior difesa in tribunale, incaricando un avvocato specializzato, e si può avvalere di una perizia di parte, con esperti di cinematica stradale, per ricostruire la giusta dinamica dell’incidente, così da ottenere la corretta valutazione delle responsabilità delle parti coinvolte. 

Inoltre, in caso di incidente, la polizza può essere utile per fare opposizione alle sanzioni amministrative e per il dissequestro del mezzo. 

Più tutela anche per la patente. 

In caso di incidente con sospensione o ritiro della patente o CQC e decurtazione dei punti, la polizza copre le spese legali per presentare ricorso all’autorità competente per errata variazione dei punti, per le violazioni al Codice della Strada e per le sanzioni. 

Inoltre, l’assicurato può ottenere il rimborso del corso dell’autoscuola per recuperare i punti persi e, qualora gli siano stati detratti tutti i punti dalla patente, può ricevere il pagamento delle spese per la revisione e per l’esame per riottenere il documento di guida. 

Se ad assicurarsi fosse un’impresa di autotrasporti? 

Nel caso in cui ai suoi dipendenti venisse sospesa o ritirata la patente, e quindi non fossero più autonomi negli spostamenti necessari per svolgere l’attività lavorativa, l’impresa potrà ottenere come risarcimento economico del danno subito per non poter più fare affidamento sul loro operato, una indennità giornaliera forfettaria da quantificare in base alla copertura scelta. 

Ma come è finita per Mario? 

Il procedimento penale è ancora in corso e l’avvocato ha chiesto una perizia cinematica per definire le responsabilità del suo assistito. Al momento sono stati pagati 1.000 euro a titolo di anticipo spese per la perizia ed altri 2.000 euro come fondo spese per l’avvocato, ma le parcelle definitive saranno molto più alte.  

L’azienda per cui lavora Mario aveva una polizza di Tutela Legale: ha denunciato il sinistro al suo assicuratore e ha potuto affidarsi ad un avvocato specializzato senza dover pagare nulla; inoltre, ha ottenuto il pagamento di una indennità giornaliera per i giorni di sospensione della patente di Mario ed ha così coperto, almeno parzialmente, i costi che ha dovuto sostenere per assumere un altro autista. 

Articolo di Giovanni Nenz tratto dal TN 5/2018 anno XX

© TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata

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