Confisca degli autoveicoli per guida in stato di ebbrezza Stampa
Mondo TN
2020
09
Settembre

ll tema della confisca degli autoveicoli per guida in stato di ebbrezza è sempre stato un argomento molto dibattuto in quanto il valore di un veicolo supera di gran lunga le sanzioni mediamente irrogate per le violazioni al codice della strada.

Polizia

Il Codice della Strada prevede la sanzione della confisca sia con le norme penali contenute negli artt. 186 e 186-bis, sia con le sanzioni amministrative accessorie introdotte dall’art. 224-ter..

Quest’ultima è la norma oggetto della pronuncia della Corte Costituzionale n.75 del 24 aprile 2020, con la quale si dichiara l’illegittimità costituzionale del citato articolo, “nella parte in cui prevede che il Prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all’avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool per esito positivo della messa alla prova”. 

In caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool per esito positivo della messa alla prova, il provvedimento di confisca, pertanto, non potrà più essere valutato dal Prefetto ma l’autoveicolo dovrà essere restituito.

Appare, pertanto, chiaro che l’estinzione del reato comporta l’impossibilità di comminare ulteriori sanzioni penali che, pur se di carattere formalmente amministrativo, importano lo stesso effetto pratico di spoliazione della proprietà dell’autoveicolo utilizzato per commettere la violazione.

Per quanto concerne le conseguenze pratiche di questa decisione della Corte Costituzionale appare opportuno evidenziare come la confisca, nel nostro ordinamento, non si possa più definire un istituto giuridico immodificabile. Negli anni è stato infatti possibile notare come per talune forme di confisca siano stati ammessi sviluppi giuridici successivi, che hanno consentito di annullare la confisca e riconoscere al proprietario di un bene il suo originario diritto di proprietà.

Proprio per via del fatto che nell’ordinamento giuridico italiano la confisca non è più definibile come “definitiva” e per i generali effetti riconosciuti alle sentenze della Corte Costituzionale, appare possibile per i soggetti che hanno subito una confisca per fattispecie analoghe a quella in esame richiedere la restituzione del mezzo confiscato o del suo contro valore all’atto della confisca.

Sul punto appare opportuno ricordare che la sentenza in argomento trae origine da un diniego amministrativo alla restituzione di un veicolo, in ordine al quale è stato fondamentale il ricorso all’Autorità Giudiziaria avverso
il provvedimento di confisca.

L’auspicio è che in futuro possano esservi sentenze simili e che questa decisione possa essere l’inizio di un riordino delle sanzioni che il Codice della Strada prevede, non solo per i casi di guida in stato di ebbrezza.

Il riconoscimento della manifesta irragionevolezza consegue dall’attuale testo normativo, derivato da una intensa stratificazione di provvedimenti normativi, non sempre coordinati fra di loro. Il risultato è un insieme di norme in ordine alle quali apparirebbe opportuna una valutazione alla luce dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni.

Basti pensare all’opportunità, per la guida in stato di ebbrezza, di prevedere “sempre la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato”: è evidente che per la medesima condotta è prevista una sanzione completamente diversa. L’esenzione della confisca del mezzo di terzi, solitamente, laddove riconosciuta dall’ordinamento è possibile se il proprietario prova la sua buona fede, ossia, che l’uso illecito della res gli sia stato ignoto e non sia collegabile ad un suo comportamento negligente.

Parimenti, il sequestro del mezzo, previsto quale sanzione accessoria, impone necessariamente riflessioni in ordine alla proporzionalità della sanzione, specie con riferimento al valore del mezzo ed al reddito del conducente, per evitare che una sanzione di carattere patrimoniale, ora prevista in modo fisso, risulti in concreto troppo afflittiva.

Anche per i reati previsti dal Codice della Strada, infatti, oltre alla valutazione della gravità del reato agli effetti della pena prevista dall’art. 133 del Codie Penale, non appare eludibile, per quanto attiene la confisca del veicolo, la valutazione agli effetti della pena pecuniaria delle condizioni economiche del reo, ordinariamente prevista dall’art. 133-bis del Codice Penale.

Articolo di Davide Calvi tratto dal TN 4/2020 anno XXII

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