Ricostituzione Comitato Centrale dell'Albo dell'Autotrasporto Stampa
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2021
02
Aprile

Inizia il procedimento per la ricostituzione del Comitato Centrale dell'Albo dell'Autotrasporto, in scadenza il 7 maggio 2021

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Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale nr. 31 del 30 marzo 2021 si avvia il procedimento di ricostituzione del Comitato Centrale dell'Albo dell'Autotrasporto. 

 

Il Decreto, tra le altre cose, stabilisce anche i requisiti che devono avere le associazioni di rappresentanza delle imprese di autotrasporto per far parte del comitato. 

 

Il termine ultimo per la presentazione delle richieste da parte delle associazioni di categoria scade il 26 aprile 2021. La domanda deve essere inviata tramite comunicazione PEC all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Il rispetto del termine di presentazione sarà comprovato dalla data di avvenuta consegna della PEC.

 

In qualità di Responsabile del procedimento è stata nominata la Vice Presidente del Comitato, la Dott.ssa Roberta De Santis.

 

Scaduti i termini per l'invio delle domande, la responsabile del procedimento si occuperà di verificare il possesso dei requisiti previstirichiedendo eventuali chiarimenti e integrazioni documentali che dovranno essere inviati dalle associazioni interpellate entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.

 

L'esito dell'esame istruttorio sarà comunicato dalla responsabile del procedimento.

Per maggiori dettagli sulla procedura di ricostituzione scarica il decreto n. 31 del 30 marzo 2021.

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1. Con riferimento al punto 5.2 lettera d), le spese ammissibili “non devono essere oggetto di ulteriori forme di detrazione, contributo o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo”.

1.1. Quando si parla di impegno dell’impresa a “non usufruire per l’esercizio fiscale 2020 della detrazione” a quale specifica detrazione ci si intende riferire? Se, come chi scrive, si debba intendere tale riferimento rivolto a quanto previsto dall’art. 125 del cd. decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34), così come meglio specificato nella circolare n. 20/E del 10 luglio 2020, sarebbe bene che tale riferimento fosse chiaramente esplicitato.
R. Il bando si riferisce chiaramente ed esplicitamente a qualsiasi forma di detrazioni, contributi o remunerazioni erogate e a qualunque titolo. Pertanto anche al fine di evitare duplicazioni è ovviamente ricompreso anche quanto previsto dal cosiddetto “Decreto rilancio”.

1.2. In merito alla domanda di “Credito di imposta – artt. 120 e 125 DL 19 maggio 2020 n. 34” concesso dall’Agenzia delle Entrate sulla base di una percentuale sul totale delle spese che deve ancora essere pubblicata con provvedimento del Direttore dell’AdE, la concessione di tale credito d’imposta preclude la possibilità di partecipare al bando in oggetto? In quale misura? Nella misura del credito d’imposta concesso e pertanto la residua parte è ammissibile al bando?
R. Il credito d'imposta dell'art 125 del DL 34/2020 non è cumulabile in quanto il DL in parola non ne prevede la cumulabilità con altre forme agevolative. In questo caso, quindi, si può partecipare al bando per la sola parte di spese non oggetto di credito d'imposta.

1.3. Con la premessa che il bando “AUTOTRASPORTO SIcura” in oggetto, pubblicato dal Comitato Centrale Albo eroga contributi per le spese relative all’emergenza sanitaria che non siano state già finanziate con altri interventi es. crediti di imposta, e che l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento prot. n. 302831 dell’11.09.2020 ha stabilito che il credito di imposta spettante è pari al 15,6423 per cento dell’importo richiesto, il beneficio del credito d’imposta definitivo scende dal sessanta a poco più del nove per cento, le Aziende chiedono se per la differenza possono presentare la domanda per il Bando.
R. Sì, è possibile presentare domanda di ammissione ai contributi previsti al presente bando per la parte dei costi sostenuti che non siano stati compresi nei benefici del credito d’imposta.

2. Con riferimento al punto 6.1 del bando, si chiede se i limiti di euro 5.000,00 e di euro 200,00, fissati rispettivamente per impresa e per dipendente, si riferiscano alle spese ammissibili o al contributo.
R. I limiti indicati dal citato punto del bando si riferiscono al contributo, per tanto il contributo massimo per impresa è pari ad euro 5.000,00 mentre il contributo massimo per dipendente non può essere superiore ad euro 200,00

3. Si fa riferimento al punto 7.2 del bando nel quale è previsto che “il legale rappresentante\titolare dell’impresa ha la facoltà di conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione di domanda del contributo”. E’ pertanto necessaria la compilazione della procura. Si chiede se esiste un modulo apposito dedicato e se la domanda di contributo una volta compilata verrà firmata digitalmente dal procuratore? Oppure, grazie alla delega, può sempre lo stesso firmare i file da allegare?
R. Poiché il bando prevede la facoltà di conferire con delega ad altro soggetto il potere di rappresentanza per presentare la domanda, è previsto al successivo punto 7.5 lettera c) del medesimo l’obbligo di allegare la delega o la procura per operare con le finalità del bando, munita di documento di identità del delegante (titolare\legale rappresentante). La domanda sarà quindi firmata digitalmente dal delegato. Non esistono modelli di delega o procura già predisposti. Con l’occasione si evidenzia che resta comunque in capo al titolare\legale rappresentante la dichiarazione di cui al punto 7.6 del bando relativa alla regolarità dell’impresa (regolare iscrizione all’Albo, regolarità fiscale e contributiva, non avere usufruito di contributi analoghi e\o avere richiesto detrazioni fiscali, veridicità delle fatture presentate e rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi, acconsentire al trattamento dei dati personali) che dovrà dunque essere sottoscritta digitalmente dal titolare\legale rappresentante ed allegata alla domanda di contributo presentata e sottoscritta dal delegato.

4. Con riferimento al punto 7.6 lett. c) “non ha usufruito di contributi analoghi e non chiederà di potere usufruire per l’esercizio 2020 delle detrazione per l’importo corrispondente al contributo erogato per effetto del presente bando”.

4.1. Cosa debba intendersi per “analoghi” essendo tale definizione assai generica. Si tratta solo di contributi a fondo perduto, come quelli previsti nel Bando, o anche di altro?
R. L’impresa non deve avere già chiesto contributi per il ristoro dei costi sostenuti per sanificare i luoghi di lavoro, i veicoli e per difendere la salute dei propri dipendenti. Non rileva se trattasi o meno di contributi a fondo perduto.

4.2. L’analogia scatta per “ogni acquisto” effettuato dall’impresa di materiali e dispositivi ovvero se si debba considerare l’analogia solo per l’acquisto di quei materiali e di quei dispositivi per cui si è richiesto ed ottenuto uno specifico contributo. Vale a dire che ove l’impresa abbia effettuato più acquisti e per alcuni di essi non abbia né richiesto, né usufruito di contributi, possa legittimamente concorrere, per tali acquisti, al contributo previsto dal presente Bando?
R. Il bando si riferisce a qualsiasi acquisto o costo comunque sostenuto per la protezione dei luoghi di lavoro e dei dipendenti e conducenti ai fini della prevenzione dai rischi connessi alla diffusione epidemiologica da Covid-19. Ove quindi l’impresa non abbia già presentato richiesta per usufruire di contributi come quelli con le finalità descritte ovvero per quella parte di costi sostenuti per la quale non ha ancora presentato alcuna richiesta di contributo, la stessa può legittimamente concorrere.

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