Rimborso accise 2° trimestre 2019 Stampa
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2019
01
Luglio

L'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha pubblicato la nota relativa ai rimborsi del gasolio per il secondo trimestre del 2019. Da oggi è possibile inviare la domanda. 

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Per i consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2019, la presentazione della domanda dovrà essere compilata online. 

Tali domande dovranno essere presentate dal 1° luglio al 31 luglio 2019

Per procedere alla compilazione della domanda digitale è necessario collegarsi al sito www.adm.gov.it.

Chi non utilizza il Servizio Telematico Doganale può presentare la dichiarazione in forma cartacea unita a copia digitale (consegnata su un supporto quale CD-Rom, DVD o pen drive USB).

In questo caso, la dichiarazione dovrà essere consegnata:

  • per le imprese nazionali -> l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell'impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell'impresa o alla principale tra le sedi operative;
  • per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia -> l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell'impresa;
  • per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia -> l'Ufficio delle Dogane di Roma I. 

Importo rimborsabile

Per questo trimestre, l'importo del credito di imposta rimborsabile è pari a 214,18 € per mille litri di prodotto. 

Possono usufruire dell'agevolazione in questione le attività di trasporto merci con veicoli di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate, con motorizzazione Euro 3 o superiore.

Per la fruizione dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.

Infine, si ricorda che "i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell'anno 2018 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2020. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2021."

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