Albo dei gestori ambientali, novità di iscrizione |
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2015 06 Novembre |
Trasporto rifiuti in conto terzi e in conto proprio, ecco le novità per l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali. Il Dott. Eugenio Onori, Presidente dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, ci illustra qui di seguito le misure introdotte ad ottobre, che semplificano le procedure d’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali. Le novità interessano le aziende che trasportano rifiuti per conto di terzi e in conto proprio.
Con la delibera n. 2 del 16 settembre 2014, successivamente integrata con la delibera n. 3 del 15 ottobre 2015, sono state licenziate importanti misure volte a semplificare le procedure d’iscrizione, come previsto dall’articolo 8, comma 2, del DM 120/2014, il Regolamento dell’Albo nazionale dei gestori ambientali. Detta disposizione regolamentare, infatti, dispone che, nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l’esercizio delle attività di cui alle categorie 2-bis e 3-bis a condizione che lo svolgimento di queste ultime attività non comporti variazioni della classe alla quale l’impresa è iscritta. Lo stesso articolo affida al Comitato nazionale il compito di stabilire i criteri per l’applicazione di tale disposizione. In sintesi, con l’iscrizione in una sola categoria si potranno, a condizione che non vengano superati i limiti previsti dalla classe d’iscrizione, svolgere attività relative ad altre categorie con la conseguenza di versare un solo diritto annuale d’iscrizione e un solo diritto di segreteria.
La delibera del Comitato nazionale, dunque, conclude il processo di semplificazione iniziato con l’articolo 212, comma 7, del D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs 205/2010, secondo il quale risulta possibile con l’iscrizione per il trasporto dei rifiuti pericolosi trasportare anche rifiuti non pericolosi. Come è noto, l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali avviene nelle varie categorie, le quali individuano la specifica attività oggetto dell’iscrizione, e relative classi, le quali individuano la dimensione dell’attività. Le categorie riguardanti il trasporto dei rifiuti previste dal Regolamento dell’Albo sono:
Tali categorie sono articolate in classi. Le classi della categoria 1 sono individuate sulla base della popolazione complessivamente servita:
Le classi delle categorie dalla 4 alla a 6 sono articolate sulla base della quantità annua dei rifiuti trasportata:
Per le categorie 2-bis e 3-bis (iscrizioni semplificate) non sono previste classi d’iscrizione. Vediamo nel dettaglio i criteri stabiliti dal Comitato nazionale. Relativamente alle imprese che sono iscritte o intendono iscriversi nella categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) la delibera distingue il caso dell’impresa autorizzata all’esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi dal caso dell’impresa munita di veicoli ad uso proprio. L’impresa autorizzata all’esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi potrà iscriversi nella categoria 5 per trasportare, compatibilmente con le caratteristiche tecniche e gli eventuali vincoli autorizzativi dei veicoli, oltre ai rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi e ai rifiuti speciali pericolosi prodotti dall’impresa stessa come previsto dalla declaratoria della categoria 5, anche i rifiuti speciali non pericolosi, come già disposto dall’articolo 212, comma 7, del D.Lgs 152/2006. Inoltre, in base al principio stabilito alla Corte di Cassazione e fatto proprio dal Comitato nazionale (Cass. Civ., Sez. II, n. 13725/2012 e circolare del Comitato nazionale 1463/2012), secondo cui l’impresa autorizzata all’esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi può legittimamente effettuare trasporti in conto proprio senza richiedere ulteriori licenze, può essere iscritta per trasportare anche:
Per quanto riguarda l’impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio, le suddette opzioni sono ovviamente più limitate. L’impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio ai sensi dell’articolo 84, comma 4, lettera a), del Codice della Strada, che intende iscriversi nella categoria 5, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, può essere iscritta per trasportare, oltre ai rifiuti speciali pericolosi dei quali la stessa impresa risulti essere produttore iniziale o nuovo produttore, anche:
In base agli stessi criteri sono dettate le disposizioni riguardanti la categoria 4 (raccolta e trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi). In particolare, l’impresa autorizzata all’esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli uso terzi che intende iscriversi nella categoria 4 può, compatibilmente con la struttura tecnica e gli eventuali vincoli autorizzativi dei veicoli, essere iscritta per trasportare, oltre ai rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e ai rifiuti speciali non pericolosi di cui l’impresa risulta nuovo produttore, anche:
Invece, l’impresa munita di veicoli ad uso proprio che intende iscriversi nella categoria 4, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, può essere iscritta per trasportare:
Con la delibera n. 2 del 16 settembre 2015, infine, è stata sostituita la parte relativa al trasporto dei rifiuti del modello di domanda d’iscrizione approvato con delibera n. 2 del 3 settembre 2014, per consentire l’applicazione delle disposizioni della delibera in commento. È stato altresì adottato il modello di domanda di variazione dell’iscrizione per le imprese iscritte nelle categorie 4 o che intendono richiedere l’adeguamento dell’iscrizione alle disposizioni contenute nella stessa delibera. A cura del Dott. Eugenio Onori, Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali © TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata
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