Albo dei gestori ambientali, novità di iscrizione Stampa
Istituzioni
2015
06
Novembre

Trasporto rifiuti in conto terzi e in conto proprio, ecco le novità per l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali. 

Trasporto rifiutiIl Dott. Eugenio Onori, Presidente dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, ci illustra qui di seguito le misure introdotte ad ottobre, che semplificano le procedure d’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali. 

Le novità interessano le aziende che trasportano rifiuti per conto di terzi e in conto proprio. 

 

Con la delibera n. 2 del 16 settembre 2014, successivamente integrata con la delibera n. 3 del 15 ottobre 2015, sono state licenziate importanti misure volte a semplificare le procedure d’iscrizione, come previsto dall’articolo 8, comma 2, del DM 120/2014, il Regolamento dell’Albo nazionale dei gestori ambientali.

Detta disposizione regolamentare, infatti, dispone che, nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l’esercizio delle attività di cui alle categorie 2-bis e 3-bis a condizione che lo svolgimento di queste ultime attività non comporti variazioni della classe alla quale l’impresa è iscritta.

Lo stesso articolo affida al Comitato nazionale il compito di stabilire i criteri per l’applicazione di tale disposizione. In sintesi, con l’iscrizione in una sola categoria si potranno, a condizione che non vengano superati i limiti previsti dalla classe d’iscrizione, svolgere attività relative ad altre categorie con la conseguenza di versare un solo diritto annuale d’iscrizione e un solo diritto di segreteria.

 

 

Onori PresidenteAlbo

La delibera del Comitato nazionale, dunque, conclude il processo di semplificazione iniziato con l’articolo 212, comma 7, del D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs 205/2010, secondo il quale risulta possibile con l’iscrizione per il trasporto dei rifiuti pericolosi trasportare anche rifiuti non pericolosi.

Come è noto, l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali avviene nelle varie categorie, le quali individuano la specifica attività oggetto dell’iscrizione, e relative classi, le quali individuano la dimensione dell’attività.

Le categorie riguardanti il trasporto dei rifiuti previste dal Regolamento dell’Albo sono:

  • categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
  • categoria 2bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 chilogrammi o 30 litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del D.Lgs 152/2006;
  • categoria 3bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che svolgono l’attività in nome dei distributori, per la gestione semplificata di tali rifiuti disciplinata dal DM 65/2010;
  • categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
  • categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
  • categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti.

Tali categorie sono articolate in classi.

Le classi della categoria 1 sono individuate sulla base della popolazione complessivamente servita:

  • superiore o uguale a 500.000 abitanti;
  • inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti;
  • inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti;
  • inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti;
  • inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti;
  • inferiore a 5.000 abitanti.

Le classi delle categorie dalla 4 alla a 6 sono articolate sulla base della quantità annua dei rifiuti trasportata:

  • quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 200.000 tonnellate;
  • superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate;
  • superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate;
  • superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate;
  • superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate;
  • inferiore a 3.000 tonnellate.

Per le categorie 2-bis e 3-bis (iscrizioni semplificate) non sono previste classi d’iscrizione.

Vediamo nel dettaglio i criteri stabiliti dal Comitato nazionale.

Relativamente alle imprese che sono iscritte o intendono iscriversi nella categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) la delibera distingue il caso dell’impresa autorizzata all’esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi dal caso dell’impresa munita di veicoli ad uso proprio.

L’impresa autorizzata all’esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi potrà iscriversi nella categoria 5 per trasportare, compatibilmente con le caratteristiche tecniche e gli eventuali vincoli autorizzativi dei veicoli, oltre ai rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi e ai rifiuti speciali pericolosi prodotti dall’impresa stessa come previsto dalla declaratoria della categoria 5, anche  i rifiuti speciali non pericolosi, come già disposto dall’articolo 212, comma 7, del D.Lgs 152/2006.

Inoltre, in base al principio stabilito alla Corte di Cassazione e fatto proprio dal Comitato nazionale (Cass. Civ., Sez. II, n. 13725/2012 e circolare del Comitato nazionale 1463/2012), secondo cui l’impresa autorizzata all’esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi può legittimamente effettuare trasporti in conto proprio senza richiedere ulteriori licenze, può essere iscritta per trasportare anche:

  • i rifiuti speciali non pericolosi dei quali l’impresa risulti essere nuovo produttore di cui alla categoria 4 o produttore iniziale di cui alla categoria 2-bis;
  • i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali l’impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente. In questi casi è riportato nel provvedimento d’iscrizione o di variazione dell’iscrizione l’attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l’autorizzazione o l’iscrizione dell’impianto;
  • i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui alla categoria 3-bis.

Per quanto riguarda l’impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio, le suddette opzioni sono ovviamente più limitate.

L’impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio ai sensi dell’articolo 84, comma 4, lettera a), del Codice della Strada, che intende iscriversi nella categoria 5, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, può essere iscritta per trasportare, oltre ai rifiuti speciali pericolosi dei quali la stessa impresa risulti essere produttore iniziale o nuovo produttore, anche:

  • i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, anche prodotti da terzi, dei quali l’impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente, in conformità con l’art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298. In tali casi nel provvedimento d’iscrizione o di variazione dell’iscrizione è riportata l’attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l’autorizzazione o l’iscrizione degli impianti;
  • i RAEE di cui alla categoria 3-bis, a condizione che l’impresa svolga anche l’attività di distributore di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) o di installatore o di gestore di centro di assistenza tecnica di cui al DM 65/2010.

In base agli stessi criteri sono dettate le disposizioni riguardanti la categoria 4 (raccolta e trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi).

In particolare, l’impresa autorizzata all’esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli uso terzi che intende iscriversi nella categoria 4 può, compatibilmente con la struttura tecnica e gli eventuali vincoli autorizzativi dei veicoli, essere iscritta per trasportare, oltre ai rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e ai rifiuti speciali non pericolosi di cui l’impresa risulta nuovo produttore, anche:

  • i rifiuti speciali di cui alla categoria 2-bis dei quali l’impresa risulti essere produttore iniziale;
  • i RAEE di cui alla categoria 3-bis alle condizioni e nei limiti previsti dal DM 65/2010.

Invece, l’impresa munita di veicoli ad uso proprio che intende iscriversi nella categoria 4, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, può essere iscritta per trasportare:

  • i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi di cui l’impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all’impianto che costituisce la sua attività economicamente prevalente in conformità con l’art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298. In questi casi è riportata nel provvedimento d’iscrizione o di variazione dell’iscrizione l’attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l’autorizzazione o l’iscrizione dell’impianto;
  • i rifiuti speciali non pericolosi di cui l’impresa risulti essere nuovo produttore;
  • i rifiuti speciali di cui alla categoria 2-bis dei quali l’impresa risulti essere produttore iniziale;
  • i RAEE di cui alla categoria 3-bis alle condizioni e nei limiti previsti dal DM 65/2010, purché l’impresa svolga anche l’attività di distributore di AEE o installatore o gestore di centro di assistenza tecnica.

Con la delibera n. 2 del 16 settembre 2015, infine, è stata sostituita la parte relativa al trasporto dei rifiuti del modello di domanda d’iscrizione approvato con delibera n. 2 del 3 settembre 2014, per consentire l’applicazione delle disposizioni della delibera in commento.

È stato altresì adottato il modello di domanda di variazione dell’iscrizione per le imprese iscritte nelle categorie 4 o che intendono richiedere l’adeguamento dell’iscrizione alle disposizioni contenute nella stessa delibera.

A cura del Dott. Eugenio Onori, Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali

© TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata 

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