Agevolazioni al via: contributo SSN e spese non documentate |
Normativa |
2013 24 Maggio |
Emanati i decreti ministeriali che hanno reso spendibili i 400 milioni di euro destinati al settore dell’autotrasporto per l’anno in corso, diventano formalmente utilizzabili i benefici previsti per gli autotrasportatori. Dunque, agevolazioni al via, a cominciare dal rimborso del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile e dal recupero delle spese non documentate. Lo scorso 8 maggio, L’Agenzia delle Entrate ha diffuso le modalità per il recupero del suddetto contributo e per la deduzione delle spese non documentate, confermando gli importi previsti nel 2012. Le imprese di autotrasporto, conto terzi e conto proprio, possono recuperare nel 2013 le somme versate nel 2012 come contributo al SSN sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei propri veicoli a motore adibiti al trasporto di cose. La compensazione in F24, per la quale occorre avvalersi del codice tributo “6793”, è riconosciuta fino ad un massimo di 300 euro per ogni veicolo. Ricordiamo che il contributo in oggetto può essere recuperato per gli automezzi di categoria Euro 2 o superiore, con massa complessiva a pieno carico uguale o superiore a 11,5 tonnellate. È, inoltre, prevista una deduzione forfettaria di spese non documentate, cui hanno accesso soltanto le aziende di autotrasporto in conto terzi, per i trasporti effettuati personalmente dal titolare dell’impresa nello scorso anno. Tale deduzione è pari a: - 56 euro al giorno per i trasporti effettuati all’interno della Regione in cui ha sede l’azienda o nelle Regioni confinanti. L’importo si riduce a 19,60 euro al giorno se i trasporti sono effettuati nel territorio del Comune in cui ha sede l’impresa; - 92 euro al giorno per i trasporti effettuati oltre l’ambito regionale sopra indicato. Potete leggere QUI il comunicato stampa completo dell'Agenzia delle Entrate. © TN - TRASPORTONOTIZIE Riproduzione riservata |