Trasporti eccezionali, arriva la semplificazione Stampa
Normativa
2013
15
Aprile

Novità in arrivo per il trasporto eccezionale, ossia per il trasporto merci su strada che supera i limiti di peso e sagoma dettati dal Codice della Strada.

Trasporti eccezionaliIl 4 aprile scorso, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 il Decreto presidenziale n. 31 del 12 febbraio 2013, che attua le semplificazioni per i trasporti stradali eccezionali previste dalla Legge 183/2011.

Il Decreto modifica il regolamento di esecuzione del Codice della strada - ossia il Decreto presidenziale n. 495 del 1992 - semplificando le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma.

Le modifiche adottate entreranno in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta, vale a dire il 4 giugno 2013.

Era ormai molto tempo che gli operatori attendevano la semplificazione operativa ed amministrativa della normativa sui trasporti eccezionali.

Quali sono le maggiori innovazioni introdotte dal nuovo regolamento di esecuzione del Codice della Strada?

Innanzitutto, vi sono novità riguardanti le autorizzazioni.

Il regolamento ne estende la validità: quella delle autorizzazioni periodiche passa da sei mesi ad un anno, quella delle autorizzazioni multiple passa da tre a sei mesi e quella delle autorizzazioni singole da uno a tre mesi.

Le domande per ottenere l’autorizzazione alla circolazione per il trasporto eccezionale di merce devono essere presentate almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio. L’autorizzazione deve essere rilasciata entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

Un’autorizzazione di tipo singolo o multiplo, non ancora scaduta, è prorogabile una sola volta per un periodo di validità non superiore a quello originariamente concesso.

Un’autorizzazione in scadenza o scaduta può essere rinnovata, fino a tre volte, per un periodo di validità complessiva dell’autorizzazione non superiore a tre anni, quando tutti i dati riferiti al veicolo (o complesso di veicoli) e al suo carico e il percorso stradale sono rimasti invariati.

Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo periodico, deve essere indicato un unico veicolo trattore, mentre per i rimorchi ed i semirimorchi possono essere indicati fino ad un massimo di cinque veicoli di riserva, purché di documentata abbinabilità e tali da rispettare in ogni combinazione tutti i limiti di massa ed i limiti dimensionali fissati dall’autorizzazione.

Per le autorizzazioni periodiche per sagoma non vige più il vincolo dell’invariabilità della natura e della tipologia della merce. In altre parole, il vettore potrà trasportare merce diversa da quella dichiarata nell’autorizzazione, purché non superi le dimensioni indicate.

In materia di scorte tecniche ai veicoli di trasporto eccezionale di merci, il nuovo regolamento prevede che prima dell’inizio del viaggio, il capo-scorta ne dia comunicazione agli organi di polizia stradale competenti con un preavviso variabile.

Tale preavviso deve avvenire ventiquattro ore prima del transito, se il viaggio avviene su autostrade o su strade ordinarie a doppia corsia per senso di marcia. Il preavviso deve essere di tre giorni se il viaggio avviene su altri tipi di strade e di cinque giorni nel caso in cui il trasporto eccezionale richieda la chiusura al traffico di un tratto stradale per più di un’ora.

Infine, alcune prescrizioni tecniche sul carico. Il regolamento precisa che il carico del trasporto eccezionale non può sporgere anteriormente, mentre l’eventuale sporgenza posteriore non deve superare i quattro decimi della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato.

Trovate QUI il testo completo del Decreto presidenziale.

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