Nuove patenti camion, gli ultimi chiarimenti del MIT Stampa
Normativa
2013
28
Gennaio

Come vi avevamo annunciato QUI, da alcuni giorni è in vigore il Decreto Legislativo 59/2011 che, in attuazione delle Direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida, ha introdotto nuove tipologie di patente e i nuovi limiti di età.

patenteSono molte le novità che interessano i conducenti di veicoli pesanti, in primis l’innalzamento dell’età minima per il conseguimento della patente di guida C a 21 anni.

Ma a ben vedere, nella Circolare n. 1403 del 16 gennaio 2013, il Ministero dei Trasporti ha chiarito che, sebbene il limite di età per il conseguimento della patente C sia fissato a 21 anni, il requisito anagrafico si riduce a 18 anni se si è già in possesso della Carta di qualificazione del Conducente (CQC) trasporto cose, avendo seguito il corso ordinario da 280 ore (non quello accelerato da 140 ore).

Nella Circolare ministeriale si legge, infatti, che la patente C “si può conseguire a partire da 21 anni, fatta salva l’ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di cose: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 18 anni”. Lo stesso discorso vale per il conseguimento della patente CE.

Il Decreto introduce, poi, nuove categorie di patenti superiori, la C1 e la C1E, accessibili agli aspiranti autotrasportatori di età inferiore ai 21 anni. Infatti, sin dall’età di 18 anni si potranno condurre mezzi pesanti rientranti nelle due nuove categorie.

Secondo quanto dispone il nuovo articolo 116 del Codice della Strada, la nuova classe C1 comprende “autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa autorizzata è superiore a 3500  kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto  di  non più di otto passeggeri, oltre al  conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg".

Ai sensi dell’articolo 116 del Codice della Strada, rientrano nella nuova categoria C1E le due seguenti tipologie di veicoli:
“1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;
2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi  12000 kg".

Le patenti C1 e C si possono conseguire soltanto se già si è titolari di patente B. Le patenti C1E e CE possono essere ottenute soltanto da conducenti già titolari, rispettivamente, di patenti di categoria C1 e C.

Il testo completo della Circolare ministeriale n. 1403 del 16 gennaio 2013 è consultabile QUI.

© TN - TRASPORTONOTIZIE  Riproduzione riservata

Utilizziamo i cookie per migliorare il nostro sito e la vostra esperienza quando lo si utilizza. Chiudendo questo banner acconsenti all’'uso dei cookie. Se vuoi avere ulteriori informazioni o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la privacy policy.

Accettare i cookies da questo sito.

EU Cookie Directive Module Information