RC auto, tornano i 15 giorni di tolleranza post-scadenza |
Normativa |
2012 28 Dicembre |
È stato approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati e convertito in legge lo scorso 18 dicembre il cosiddetto Decreto Sviluppo, il Decreto-Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”. Il Decreto Sviluppo convertito in legge introduce rilevanti novità in tema di regole contrattuali RCA, apportando un significativo cambiamento rispetto al testo di Decreto votato in Senato lo scorso novembre (si legga QUI per approfondire l’argomento). L’attuale articolo 22 del Decreto Sviluppo riforma il Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo 209/2005) inserendovi l’articolo 170 bis, il quale stabilisce che la durata massima di un contratto di assicurazione RCA è di un anno, con la conseguenza che un’eventuale clausola contrattuale che preveda un termine pluriennale è da ritenersi nulla. L’articolo 22 abolisce, inoltre, la possibilità del tacito rinnovo; dunque, oltre a risolversi allo scadere dell’anno, un contratto assicurativo RC auto non può essere automaticamente prorogato. Sin qui, nessuna novità rispetto alla precedente versione del Decreto, passata al Senato. Sennonché, la versione definitiva, ormai Legge, reintroduce la copertura assicurativa nei 15 giorni successivi alla scadenza nel contratto RCA, che il Decreto Sviluppo originariamente aboliva. L’attuale articolo 22 precisa, infatti, che “l’impresa di assicurazione é tenuta […] a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza”. In conclusione, è confermato il periodo di tolleranza di quindici giorni post-scadenza, durante i quali sussiste la copertura pur in assenza di pagamento del premio. © TN - TRASPORTONOTIZIE Riproduzione riservata
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