Costi minimi, ulteriori chiarimenti dal Ministero Stampa
Normativa
2012
28
Dicembre

Nuovi aggiornamenti sul fronte dei costi minimi. In particolare, Il Ministero dei Trasporti ha chiarito i dubbi emersi in materia del trasporto di prodotti petroliferi.

colonna di camionLe perplessità si sono manifestate rispetto alle modalità di calcolo delle percorrenze, e quindi nel ricavare i paremetri corretti dalla somma di tutti i viaggi effettuati nel mese oppure dai valori ottenuti dai chilometri percorsi da ogni automezzo sulla base mensile. 

Il Ministero ha innanzi tutto ribadito che per 'tratta', in virtù della definizione fornita dall'Osservatorio il 10 luglio 2012, si intende la "distanza chilometrica dal luogo di presa in consegna a quello di riconsegna delle merci, passando attraverso le eventuali località di carico e/o scarico intermedie".

Ha poi sottolineato che "nel caso di utilizzo di veicoli cisternati adibiti al trasporto di 'prodotti petroliferi' o di 'leganti idraulici e prodotti affini' alla lunghezza della tratta andrà sommata la distanza chilometrica fra l'ultimo luogo di riconsegna delle merci e il primo luogo di successiva presa in consegna delle merci stesse".

Viste le caratteristiche degli allestimenti in uso per tali trasporti, se questa procedura non venisse effettuata si finirebbe inevitabilmente con il ritornare a vuoto.

Il Ministero ha evidenziato ulteriormente i seguenti aspetti:

- Nei viaggi effettuati con lo stesso veicolo per un unico committente è ammesso un calcolo chilometrico giornaliero il cui corrispettivo si determina applicando il corrispondente scaglione chilometrico di riferimento riportato nelle tabelle pubblicate mensilmente dal Ministero;

- non ci si può affidare invece a un calcolo su base mensile, in quanto l’applicazione dello scaglione chilometrico di riferimento potrebbe generare incongruenze;

- nel caso di trasporto commissionato con un contratto scritto di durata (e che abbia i requisiti di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 286/2005), il corrispettivo può essere definito tenendo conto della percorrenza chilometrica complessiva e, se necessario, adeguato in applicazione del comma 5 dell’art. 83 bis. In tale ipotesi, infatti, il rispetto dei costi minimi potrà essere valutato in relazione alla percorrenza chilometrica giornaliera del singolo veicolo.

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