Veicoli stranieri condotti da italiani: alcuni chiarimenti Stampa
Normativa
2021
04
Giugno

Il ministero dell'Interno chiarisce la complicata normativa che disciplina i divieti di circolazione dei mezzi con immatricolazione estera sul territorio italiano. 

Camion

Con la circolare del 31 maggio 2021, il Ministero dell'Interno fornisce chiarimenti in merito ad alcune casistiche che hanno interessato i controlli sulla circolazione dei veicoli immatricolati all'estero, impiegati sul territorio italiano e condotti da connazionali. La materia, infatti, è stata resa ancora più complessa dall'approvazione del Decreto Sicurezza del 2018, il quale ha portato ad ulteriori restringimenti senza considerare casi particolari, come gli imprenditori di San Marino o i transfrontalieri che, pur risiedendo in Italia, impiegano mezzi stranieri. 

Leasing, sede effettiva e secondaria dell'impresa

Quando il conducente italiano porta un mezzo acquistato in leasing o in affitto senza conducente, oppure concesso in comodato da un'impresa dell'area UE o SEE (Norvegia e Islanda) che non dispone di una sede secondaria o effettiva nel nostro Paese e per la quale l'autista lavora, in caso di controllo dovrà presentare un documento sottoscritto dall'intestatario del mezzo sul quale venga dichiarata la disponibilità del mezzo. In caso contrario, il veicolo è considerato in disponibilità del conducente. 

Sede effettiva o secondaria in Italia

Nella circolare vengono chiarite le definizioni dei due termini: 

  • con sede effettiva si intende il luogo dove si svolge l'attività amministrativa e direzionale dell'impresa; 
  • con sede secondaria, invece, si intende il luogo soggetto a iscrizione presso il registro delle imprese (REA).

Nel caso il conducente sotto controllo sia dipendente di un'azienda con una o più sedi secondarie in Italia, la Polizia potrà verificare personalmente la presenza di tale società nel registro delle imprese. Il conducente non ha quindi obbligo di esibire documenti che comprovino tale requisito. In mancanza di riscontri, la circolazione del mezzo su territorio italiano è legittima. 

La circolazione è altresì legittima quando il veicolo è intestato a un'impresa che fa parte di un gruppo aziendale con sede in un Paese UEE o SEE. 

Veicoli in prova

Quanto un veicolo straniero è concesso a collaudatori e giornalisti italiani per presentare e provare il nuovo mezzo su strada, è possibile fare ricorso alla deroga che impone il possesso del documento precedentemente illustrato, che dimostri la disponibilità del veicolo da parte dell'intestatario. 

Invece, per i veicoli con targa prova estera, la circolazione su territorio italiano è sempre vietata tranne per i mezzi immatricolati negli Stati che hanno sottoscritto con il nostro Paese gli accordi bilaterali: Austria, Germania e San Marino. In questo caso, infatti, l'accordo di reciprocità permette l'utilizzo della targa prova estera su strade italiane e viceversa. 

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Per quanto riguarda più nello specifico le condizioni di lavoro dei conducenti, si è concordato che il trasportatore sarà tenuto a organizzare gli orari di lavoro dei conducenti in modo che questi possano tornare al proprio domicilio almeno una volta ogni quattro settimane o, se il conducente sceglie di prendere due riposi settimanali ridotti, dopo tre settimane sulla strada.

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