Trasporto carburanti: DAS digitale dal 1° ottobre Stampa
Normativa

Scatta l'obbligo di utilizzo dell'e-Das, il Das in versione digitale, per il trasporto di benzina e gasolio usati come carburante e per alcune tipologie di oli lubrificanti.

trasporto carburante

Come ricordato nella circolare nr. 34 del 2020  emessa dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il Das, il documento di Accompagnamento Semplificato, diventa digitale e dovrà essere utilizzato a partire dal 1 ottobre 2020 per tutti i trasporti di benzina e gasolio usati come carburante soggetti ad accisa e per alcune tipologie di oli lubrificanti.

Con l'introduzione dell'e-Das si cerca quindi di contrastare il commercio illegale di carburanti, semplificando i controlli dei documenti in fase di movimentazione del carico, in quanto la norma introdotta non riguarda esclusivamente gli autotrasportatori, ma si rivolge a tutti i gestori.

Pertanto, gli esercenti sono obbligati ad adeguarsi al sistema entro il 30 settembre 2020, poiché a partire dal 1° ottobre 2020 non potranno più utilizzare i DAS cartacei. In caso si verificassero problemi tecnici tali che impediscano allo speditore di emettere l'e-Das, l'Ufficio delle Dogane può autorizzare, in questa prima fase di introduzione del nuovo modello, il soggetto richiedente all'emissione dell'e-Das cartaceo per un periodo non superiore a 60 giorni, quindi entro e non oltre il 30 novembre 2020.

Il documento elettronico, o in alternativa il cartaceo autorizzato, per essere conforme deve contenere:
- il codice di accisa o codice ditta del deposito mittente;
- il numero identificativo e data della fattura elettronica emessa per la cessione del prodotto estratto dal deposito (in caso di fatturazione differita è indicato il numero di riferimento locale);
- partita IVA del primo vettore e la denominazione del primo incaricato del trasporto, targa del mezzo e quella dell’eventuale rimorchio o semirimorchio;
- denominazione commerciale e codici NC e CPA del prodotto trasportato;
- durata strettamente necessaria prevista per il trasporto in base al tragitto da effettuare, comunque non superiore alle 18 ore;
- peso a vuoto del mezzo risultante dalla carta di circolazione, e peso netto della spedizione.

© TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata

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