I corsi per CQC e ADR si svolgeranno anche nelle sedi esterne |
Normativa |
2020 25 Settembre |
Per far fronte all'emergenza Covid-19 e alla necessità di distanziamento nei luoghi chiusi per contenere il diffondersi del Coronavirus, il Mit ha apportato modifiche alla disciplina che regolamenta le sedi autorizzate a svolgere i corsi di qualificazione e formazione periodica per l'autotrasporto.
Con la circolare del 22 settembre del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la Direzione Generale per la Motorizzazione ha comunicato le modifiche apportate per le sedi di svolgimento dei corsi per il conseguimento della CQC, della formazione periodica e del patentino ADR.
Vista e considerata l'importanza fondamentale del settore dell'autotrasporto per il Paese e la necessità di rinnovazione o conseguimento delle CQC e dei patentini ADR, i cui esami sono stati sospesi durante il lockdown, prorogando la validità dei certificati, le attività di formazione e verifica dell'idoneità dei candidati potrà essere svolta in sedi diverse da quelle normalmente autorizzate.
Per essere adibiti a tale scopo, i locali devono rispettare i seguenti requisiti: - soltanto le autoscuole e i centri d'istruzione autorizzati possono svolgere i corsi nell'aula esterna - il locale designato deve essere preventivamente autorizzato dalla provincia competente e deve trovarsi all'interno del comune in cui hanno sede le autoscuole e i centri d'istruzione autorizzati - il numero massimo di partecipanti al singolo corso non può essere superiore al numero massimo di allievi che normalmente vengono ospitati nella sede dell'autoscuola o del centro d'istruzione, anche quando l'aula esterne è di dimensioni superiori e permette di accogliere un maggior numero di persone nel rispetto della normativa anti-contagio - durante le lezioni deve essere rispettata la normativa anti-contagio
Al momento, il termine ultimo per l'utilizzo di localci esterni è stato stabilito al 31 dicembre 2020. © TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata
1. Con riferimento al punto 5.2 lettera d), le spese ammissibili “non devono essere oggetto di ulteriori forme di detrazione, contributo o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo”. 1.1. Quando si parla di impegno dell’impresa a “non usufruire per l’esercizio fiscale 2020 della detrazione” a quale specifica detrazione ci si intende riferire? Se, come chi scrive, si debba intendere tale riferimento rivolto a quanto previsto dall’art. 125 del cd. decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34), così come meglio specificato nella circolare n. 20/E del 10 luglio 2020, sarebbe bene che tale riferimento fosse chiaramente esplicitato. 1.2. In merito alla domanda di “Credito di imposta – artt. 120 e 125 DL 19 maggio 2020 n. 34” concesso dall’Agenzia delle Entrate sulla base di una percentuale sul totale delle spese che deve ancora essere pubblicata con provvedimento del Direttore dell’AdE, la concessione di tale credito d’imposta preclude la possibilità di partecipare al bando in oggetto? In quale misura? Nella misura del credito d’imposta concesso e pertanto la residua parte è ammissibile al bando? 1.3. Con la premessa che il bando “AUTOTRASPORTO SIcura” in oggetto, pubblicato dal Comitato Centrale Albo eroga contributi per le spese relative all’emergenza sanitaria che non siano state già finanziate con altri interventi es. crediti di imposta, e che l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento prot. n. 302831 dell’11.09.2020 ha stabilito che il credito di imposta spettante è pari al 15,6423 per cento dell’importo richiesto, il beneficio del credito d’imposta definitivo scende dal sessanta a poco più del nove per cento, le Aziende chiedono se per la differenza possono presentare la domanda per il Bando. 2. Con riferimento al punto 6.1 del bando, si chiede se i limiti di euro 5.000,00 e di euro 200,00, fissati rispettivamente per impresa e per dipendente, si riferiscano alle spese ammissibili o al contributo. 3. Si fa riferimento al punto 7.2 del bando nel quale è previsto che “il legale rappresentante\titolare dell’impresa ha la facoltà di conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione di domanda del contributo”. E’ pertanto necessaria la compilazione della procura. Si chiede se esiste un modulo apposito dedicato e se la domanda di contributo una volta compilata verrà firmata digitalmente dal procuratore? Oppure, grazie alla delega, può sempre lo stesso firmare i file da allegare? 4. Con riferimento al punto 7.6 lett. c) “non ha usufruito di contributi analoghi e non chiederà di potere usufruire per l’esercizio 2020 delle detrazione per l’importo corrispondente al contributo erogato per effetto del presente bando”. 4.1. Cosa debba intendersi per “analoghi” essendo tale definizione assai generica. Si tratta solo di contributi a fondo perduto, come quelli previsti nel Bando, o anche di altro? 4.2. L’analogia scatta per “ogni acquisto” effettuato dall’impresa di materiali e dispositivi ovvero se si debba considerare l’analogia solo per l’acquisto di quei materiali e di quei dispositivi per cui si è richiesto ed ottenuto uno specifico contributo. Vale a dire che ove l’impresa abbia effettuato più acquisti e per alcuni di essi non abbia né richiesto, né usufruito di contributi, possa legittimamente concorrere, per tali acquisti, al contributo previsto dal presente Bando? |