Idoneità finanziaria mediante polizza vettoriale, chiarimenti dal MIT Stampa
Normativa
2012
30
Novembre

Nelle scorse settimane, il Ministero dei Trasporti ha ricevuto una richiesta di chiarimenti dalla Provincia autonoma di Trento in merito alla dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria mediante polizza vettoriale, ai fini dell’adeguamento delle imprese di autotrasporto conto terzi alle disposizioni in tema di esercizio della professione (troverete maggiori informazioni al riguardo leggendo Imprese di autotrasporto, la scadenza del 4/12 per l’esercizio della professione).

Imprese autotrasportoIn risposta, il Direttore Generale per il Trasporto stradale Enrico Finocchi ha dato precise indicazioni alle Amministrazioni Provinciali.

Nella nota di Finocchi si legge che non può essere accettata, ai fini della dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria, la seguente documentazione:

- polizze assicurative o attestazioni di polizze assicurative rilasciate da compagnie estere non in regola con la disciplina europea e nazionale in materia assicurativa ovvero non contenenti gli elementi richiesti ai fini della validità dell’attestazione stessa (a tal fine, la competente provincia potrà effettuare opportune verifiche presso l’ISVAP);

- fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa già previste obbligatoriamente a carico delle imprese di trasporto che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti, ai sensi dell’art. 212, comma 10, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

- polizze assicurative obbligatorie di responsabilità civile, in quanto previste obbligatoriamente dall’art. 122 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209;

- fideiussioni o attestati di fideiussione rilasciati da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale ex art. 106 T.U.B. che non risultino abilitati dalla Banca d’Italia al rilascio delle specifiche tipologie di garanzie richieste per la dimostrazione del predetto requisito;

- garanzie rilasciate dai confidi, i quali, anche per espressa indicazione della Banca d’Italia, non sono abilitati al rilascio delle garanzie nei confronti del pubblico.

Si afferma, inoltre, che temporaneamente (in attesa della predisposizione di specifica polizza di assicurazione professionale prevista dalla normativa da parte delle imprese operanti nel settore assicurativo) è possibile dimostrare il requisito in oggetto mediante attestazione di vigenza di polizza di responsabilità del vettore stradale, previamente convalidata dalla compagnia, in quanto strumento comunque inerente al contratto di trasporto stesso e collegata alla responsabilità ex art. 1693 codice civile esistente in capo al vettore.

Il testo completo della nota ministeriale è consultabile QUI.

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