Dal 7 dicembre via l'obbligo di targa ripetitrice sui rimorchi Stampa
Normativa
2012
27
Novembre

Grande novità sul fronte dell'autotrasporto. Cade l'obbligatorietà di porre la targa ripetitrice sui rimorchi mentre viene introdotto l'obbligo di comunicare all'Ufficio del Dipartimento Trasporti tutte le variazioni nominative dell'intestatario della carta di circolazione.

A stabilirlo è la legge n.120 del 29 luglio 2010, sino ad oggi non giuridicamente vincolante. A consentirne finalmente l'entrata in vigore è stato il D.P.R. 198 del 28 settembre 2012, pubblicato il 22 novembre scorso sulla Gazzetta Ufficiale. 

Scopriamo nel dettaglio le novità più importanti:

- a partire dal 7 dicembre 2012, la targa ripetitrice scomparirà automaticamente dai rimorchi che si immatricoleranno dopo questa data. Chi immatricolerà il veicolo prima dell'entrata in vigore della legge (ossia 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta) potrà richiedere una nuova immatricolazione per non avere la targa ripetitrice;

- è d'obbligo richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione all'Ufficio del Dipartimento per i Trasporti terrestri nel momento in cui cambi l'intestatario del veicolo per motivi diversi dal trasferimento di proprietà (ossia quelle derivanti da costituzione di usufrutto o da stipulazione di un leasing) e a trasformazioni o fusioni societarie che non diano vita ad un nuovo soggetto giuridico. Inoltre l'onere scatta per cambiamenti che riguardano le generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione. Gli uffici del Dipartimento Trasporti che ricevono la domanda hanno il dovere di provvedere ad aggiornamento della carta intestata a soggetto diverso per veicoli e rimorchi avuti in disponibilità per periodi maggiori a 30 giorni a titolo di comodato o di affidamento in custodia giudiziale con possibilità di annotare nel documento il nominativo del comodatario e la scadenza del contratto;

- se la richiesta deriva da locazione senza conducente per periodi superiori a quelli sopra citati, gli uffici provvederanno ad aggiornare il C.E.D immettendo nell'archivio nazionale dei veicoli il nome del locatario accompagnato dalla scadenza;

- l'aggiornamento è, comunque, possibile in tutti i casi diversi da quelli trattati nel momento in cui il veicolo venga messo in disponibilità ad un soggetto diverso dal proprietario per periodi superiori ai 30 giorni con presenza di contratto e atto di trasferimento;

le sanzioni previste, per chi volesse usufruire delle agevolazioni ma non rispettasse quanto stabilisce il nuovo regolamento, vanno dai 669 a 3.345 euro assieme al ritiro della documentazione.

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