Salario minimo obbligatorio, ecco le precisazioni della Corte europea |
Normativa |
2015 24 Febbraio |
La Corte Ue afferma che ai lavoratori distaccati dovrà essere applicato il salario minimo del paese ospitante. Una sentenza della Corte di giustizia europea ha infatti ricordato che le imprese che distaccano i propri lavoratori in un altro paese europeo, devono necessariamente rispettare le norme del paese ospitante in materia di salari e diritto del lavoro. Nello specifico, la direttiva europea prevede che "in materia di tariffe minime salariali, le condizioni di lavoro e di occupazione garantite ai lavoratori distaccati siano fissate dalla normativa dello Stato membro ospitante e/o, nel settore edile, dai contratti collettivi dichiarati di applicazione generale nello Stato membro ospitante". La Corte si è pronunciata in tema di distacco transnazionale a seguito di una causa aperta da parte del sindacato finlandese nei confronti dell'impresa polacca Esa, poichè quest'ultima non ha concesso ai 186 neoassunti inviati in un cantiere finlandese, la retribuzione minima in base ai contratti collettivi finlandesi del settore. Oltre ad aver riconosciuto al sindacato finlandese il diritto di ricorso nei confronti dell'impresa polacca, la Corte ha anche chiarito la nozione di "tariffe minime salariali" per i lavoratori distaccati stabiliendo che l'indennità giornaliera per il distacco deve essere contabilizzata nel salario minimo, e non versata come rimborso delle spese extra dovute al distacco. Allo stesso tempo, l'ammontare della quattordicesima ossia la gratifica minima per ferie, dovrà essere in linea con il salario minimo percepito nel periodo di tempo di riferimento. Al contrario, vitto e alloggio dovranno essere forniti dall'impresa a compensazione del costo della vita nel paese ospitante e non essere contabilizzate all'interno del salario minimo. © TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata |