CCNL Assotrasporti: congedo di maternità Stampa
2021
10
Dicembre

Le norme sulla tutela delle lavoratrici madri si applicano a tutte le lavoratrici, indipendentemente dal loro stato civile.

porto di Gioia Tauro

Durante il periodo di assenza obbligatoria per maternità il datore di lavoro è tenuto alla conservazione del posto e alla corresponsione della retribuzione attraverso il pagamento dell’indennità previdenziale di maternità a carico dell’INPS, nella misura dell’80%.

Le lavoratrici, come noto, non possono essere licenziate nel periodo cha va dall’inizio della gestazione si-no al compimento di un anno di età del bambino.

Il diritto all’astensione facoltativa costituisce un diritto potestativo di sospendere unilateralmente la pre-stazione di lavoro.

Nei primi dodici anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto ad una astensione dal lavoro per un periodo massimo di sei mesi (continuativo o frazionato); in ogni caso, l’astensione complessiva di en-trambi i genitori non può eccedere 10 mesi.

La madre e il padre possono utilizzare l’astensione facoltativa anche contemporaneamente e il padre la può utilizzare anche durante il periodo (tre o quattro mesi) di astensione obbligatoria della madre post-partum e durante i periodo nei quali la madre beneficia dei periodi di allattamento.

Congedo di maternità

Il congedo di maternità è il periodo durante il quale, per legge, le donne in gravidanza non possono lavorare, ovvero:

  • durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo flessibilità;
  • se il parto avviene oltre la data presunta, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva;
  • durante i 3 mesi dopo il parto, salvo flessibilità;
  • durante i giorni non goduti prima del parto, se lo stesso avviene in data anticipata (i giorni non goduti sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche nel caso in cui la somma di tali periodi superi il limite complessivo di 5 mesi).

Flessibilità del congedo di maternità

La lavoratrice può smettere di lavorare, usando il congedo di maternità, anche a partire dal mese precedente alla data presunta del parto e fino ai 4 mesi successivi alla nascita del bambino, a condizione che il medico specialista del servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino – nel corso del 7° mese di gravi-danza – che tale scelta non danneggia la salute della mamma e del nascituro.

Dal 1° gennaio 2019, le lavoratrici possono anche decidere di lavorare per tutto il periodo precedente il parto e restare a casa nei 5 mesi successivi alla nascita del bambino (flessibilità massima del congedo di maternità), a condizione che il medico specialista del servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale scelta non danneggia la salute della mamma e del nascituro.

Le norme suddete si applicano ovviamente anche alle lavoratrici socie di cooperativa, il tutto nei limiti sopra visti e secondo la disciplina integrale di legge e del contratto collettivo Assotrasporti, che all’art. 38 di-sciplina il congedo di maternità.

In realtà la dipendente o socia hanno diritto di anticipare il periodo di astensione obbligatoria, in relazio-ne allo stato di salute precario nell’andamento della gravidanza, previa certificazione medica ed a seguito di provvedimento dell’ASL o dell’ITL, secondo modalità e procedure specifiche.

Segnatamente, il periodo può essere anticipato:
• per gravi complicazioni della gravidanza
• quando le condizioni di lavoro ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna o del nasci-turo
• quando la lavoratrice svolge un’attività faticosa o insalubre o che la espone ad un rischio per la si-curezza o per la salute.

Il congedo di maternità può essere prorogato fino a 7 mesi dopo il parto, quando le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della lavoratrice o quando la stessa è addetta a lavori pericolosi, faticosi o insalubri e non può essere spostata ad altre mansioni. Il provvedimento è adottato dall’ITL.

Articolo di Pasquale Dui tratto dal TN 6/2021 anno XXIII

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Dicembre

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