CCNL Assotrasporti: congedo di maternità |
2021 10 Dicembre |
Le norme sulla tutela delle lavoratrici madri si applicano a tutte le lavoratrici, indipendentemente dal loro stato civile.
Durante il periodo di assenza obbligatoria per maternità il datore di lavoro è tenuto alla conservazione del posto e alla corresponsione della retribuzione attraverso il pagamento dell’indennità previdenziale di maternità a carico dell’INPS, nella misura dell’80%. Le lavoratrici, come noto, non possono essere licenziate nel periodo cha va dall’inizio della gestazione si-no al compimento di un anno di età del bambino. Il diritto all’astensione facoltativa costituisce un diritto potestativo di sospendere unilateralmente la pre-stazione di lavoro. Nei primi dodici anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto ad una astensione dal lavoro per un periodo massimo di sei mesi (continuativo o frazionato); in ogni caso, l’astensione complessiva di en-trambi i genitori non può eccedere 10 mesi. La madre e il padre possono utilizzare l’astensione facoltativa anche contemporaneamente e il padre la può utilizzare anche durante il periodo (tre o quattro mesi) di astensione obbligatoria della madre post-partum e durante i periodo nei quali la madre beneficia dei periodi di allattamento. Congedo di maternità
Il congedo di maternità è il periodo durante il quale, per legge, le donne in gravidanza non possono lavorare, ovvero:
Flessibilità del congedo di maternità
La lavoratrice può smettere di lavorare, usando il congedo di maternità, anche a partire dal mese precedente alla data presunta del parto e fino ai 4 mesi successivi alla nascita del bambino, a condizione che il medico specialista del servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino – nel corso del 7° mese di gravi-danza – che tale scelta non danneggia la salute della mamma e del nascituro. Dal 1° gennaio 2019, le lavoratrici possono anche decidere di lavorare per tutto il periodo precedente il parto e restare a casa nei 5 mesi successivi alla nascita del bambino (flessibilità massima del congedo di maternità), a condizione che il medico specialista del servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale scelta non danneggia la salute della mamma e del nascituro. Le norme suddete si applicano ovviamente anche alle lavoratrici socie di cooperativa, il tutto nei limiti sopra visti e secondo la disciplina integrale di legge e del contratto collettivo Assotrasporti, che all’art. 38 di-sciplina il congedo di maternità. In realtà la dipendente o socia hanno diritto di anticipare il periodo di astensione obbligatoria, in relazio-ne allo stato di salute precario nell’andamento della gravidanza, previa certificazione medica ed a seguito di provvedimento dell’ASL o dell’ITL, secondo modalità e procedure specifiche. Segnatamente, il periodo può essere anticipato: Il congedo di maternità può essere prorogato fino a 7 mesi dopo il parto, quando le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della lavoratrice o quando la stessa è addetta a lavori pericolosi, faticosi o insalubri e non può essere spostata ad altre mansioni. Il provvedimento è adottato dall’ITL. Articolo di Pasquale Dui tratto dal TN 6/2021 anno XXIII © TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata
|
Ultimo aggiornamento 2021 10 Dicembre |