Tornano i costi minimi dell'autotrasporto Stampa
Normativa
2020
02
Dicembre

Dopo diversi mesi di valutazione e studio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il decreto sui costi indicativi di riferimento per l'attività di autotrasporto: vediamo di cosa si tratta. 

Camion

L'atteso decreto sui costi indicativi di riferimento per l'autotrasporto merci è stato pubblicato il 27 novembre 2020, una misura attesa da tempo da tutto il settore, che introduce un nuovo sistema di "forcelle" con valori di riferimento più ampi, tramite l'aggregazione di singole voce di costo omogenee che dovrebbero restituire un costo medio più congruo. 

 Le tabelle contenute nel documento distinguono quattro classi di veicolo, classificati in base alla massa complessiva massiva  (con massa fino a 3,5 ton, da 3,51 a 12, da 12,1 a 26, oltre 26), e individua quattro voci di costo distribuite su tre sezioni. Scarica le tabelle di riferimento

Nella prima parte delle tabelle, relativa ai veicoli inclusi sia i mezzi a motore, sia i rimorchi e semirimorchi, sono indicati i costi di acquisto, manutenzione, revisione, pneumatici, bollo, assicurazione ammortamento. Nella seconda parte delle tabelle, invece, sono individuati i costi relativi a stipendio, trasferte, straordinari, energia (carburante) e pedaggio. 

Precisiamo, inoltre, che la prima tabella indica i valori complessivi delle voci appena elencate, mentre la seconda tabella individua i valori assoluti del costo unitario a chilometro, calcolati sulla base di una percorrenza media annua di 100 mila km. 

Particolare attenzione è stata data ai veicoli commerciali leggeri che, per via del loro impiego principalmente per le consegne dell'ultimo miglio, sono soggetti a una minore percorrenza in termini di km, impiegando più tempo. 

Infine, il decreto dichiara che le tariffe indicate sono di "natura non cogente", quindi non sono costi minimi obbligatori ma per lo più valori di riferimento da utilizzare in fase di trattativa. 

Leggi il decreto pubblicato dal Mit

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Per quanto riguarda più nello specifico le condizioni di lavoro dei conducenti, si è concordato che il trasportatore sarà tenuto a organizzare gli orari di lavoro dei conducenti in modo che questi possano tornare al proprio domicilio almeno una volta ogni quattro settimane o, se il conducente sceglie di prendere due riposi settimanali ridotti, dopo tre settimane sulla strada.

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