Il Dpcm del 14 luglio 2020 e l'autotrasporto Stampa
Normativa
2020
07
Settembre

Il Dpcm in vigore dal 14 luglio 2020 ha prorogato fino al 31 luglio le misure di contenimento della pandemia da Coronavirus, contenute nel Dpcm dell’11 giugno 2020 e nelle ordinanze del ministero della Salute del 30 giugno e 9 luglio 2020, e ne specifica di nuove, in particolare per il trasporto pubblico.

Logistica

Confermato l’uso obbligatorio della mascherina in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico e all’aperto, quando non si può rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

Le misure anti-Covid-19 nel Dpcm 14 luglio 2020 per l’organizzazione del trasporto pubblico sono state sostanzialmente improntate alla maggior sicurezza possibile.

Fra le misure più significative, possiamo citare:

- indossare una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca nei luoghi di accesso al sistema del trasporto pubblico e all’interno dei mezzi;

-effettuare la sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro in tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori;

- adottare sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell’utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale;

- evitare affollamenti e ogni possibile occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all’interno delle principali stazioni e autostazioni, degli aeroporti, e dei porti;

L’allegato n. 2 del nuovo DPCM prevede poi alcune novità legate al trasporto di passeggeri effettuato con autobus, in particolare, è stata inserita una deroga al distanziamento interpersonale di un metro per i servizi:

• non di linea (NCC) a media e lunga percorrenza;

• autorizzati (linee commerciali) a media e lunga percorrenza;

• di trasporto pubblico locale extraurbano.

 

La deroga può essere attuata se vengono rispettate le seguenti condizioni:

• rispetto delle regole già previste circa la verticalizzazione delle sedute, il ricambio dell’aria e delle altre misure previste nel DPCM;

• sia prevista la misurazione della temperatura dei passeggeri prima di salire a bordo;

• non sia consentito viaggiare in piedi;

• nei viaggi di lunga percorrenza la mascherina che indossano i passeggeri deve essere sostituita ogni 4 ore;

• quando acquistano i biglietti i passeggeri devono rilasciare specifica autocertificazione in cui attestano di non essere affetti da Covid-19 o di non essere stati sottoposti a quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni, di non accusare sintomi riconducibili al Covid-19, nonché l’impegno a rinunciare al viaggio e a informare l’Autorità sanitaria competente nell’ipotesi in cui qualsiasi dei predetti sintomi emergesse prima del viaggio o si verificasse entro otto giorni dall’arrivo a destinazione de servizio utilizzato.

Articolo di Lorenzo Pittaluga tratto dal TN 4/2020 anno XXII

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