Il Dpcm del 14 luglio 2020 e l'autotrasporto |
Normativa |
2020 07 Settembre |
Il Dpcm in vigore dal 14 luglio 2020 ha prorogato fino al 31 luglio le misure di contenimento della pandemia da Coronavirus, contenute nel Dpcm dell’11 giugno 2020 e nelle ordinanze del ministero della Salute del 30 giugno e 9 luglio 2020, e ne specifica di nuove, in particolare per il trasporto pubblico.
Confermato l’uso obbligatorio della mascherina in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico e all’aperto, quando non si può rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Le misure anti-Covid-19 nel Dpcm 14 luglio 2020 per l’organizzazione del trasporto pubblico sono state sostanzialmente improntate alla maggior sicurezza possibile. Fra le misure più significative, possiamo citare: - indossare una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca nei luoghi di accesso al sistema del trasporto pubblico e all’interno dei mezzi; -effettuare la sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro in tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori; - adottare sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell’utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale; - evitare affollamenti e ogni possibile occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all’interno delle principali stazioni e autostazioni, degli aeroporti, e dei porti; L’allegato n. 2 del nuovo DPCM prevede poi alcune novità legate al trasporto di passeggeri effettuato con autobus, in particolare, è stata inserita una deroga al distanziamento interpersonale di un metro per i servizi: • non di linea (NCC) a media e lunga percorrenza; • autorizzati (linee commerciali) a media e lunga percorrenza; • di trasporto pubblico locale extraurbano.
La deroga può essere attuata se vengono rispettate le seguenti condizioni: • rispetto delle regole già previste circa la verticalizzazione delle sedute, il ricambio dell’aria e delle altre misure previste nel DPCM; • sia prevista la misurazione della temperatura dei passeggeri prima di salire a bordo; • non sia consentito viaggiare in piedi; • nei viaggi di lunga percorrenza la mascherina che indossano i passeggeri deve essere sostituita ogni 4 ore; • quando acquistano i biglietti i passeggeri devono rilasciare specifica autocertificazione in cui attestano di non essere affetti da Covid-19 o di non essere stati sottoposti a quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni, di non accusare sintomi riconducibili al Covid-19, nonché l’impegno a rinunciare al viaggio e a informare l’Autorità sanitaria competente nell’ipotesi in cui qualsiasi dei predetti sintomi emergesse prima del viaggio o si verificasse entro otto giorni dall’arrivo a destinazione de servizio utilizzato. Articolo di Lorenzo Pittaluga tratto dal TN 4/2020 anno XXII © TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata
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