Decreto agosto: misure per gli autotrasportatori Stampa
Normativa
2020
27
Agosto

Del Decreto Agosto avevamo già parlato in occasione della pubblicazione delle deduzioni forfettarie, in quanto, con tale decreto, erano stati stanziati 5 milioni di euro aggiuntivi a copertura della spesa.

infrastruttura

Tuttavia, il Decreto porta diverse misure che, anche se non emesse direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riguardano comunque le imprese di autotrasporto

Ad esempio, in ambito fiscale, il Decreto porta alla rateizzazione dei versamenti di imposte e contributi sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio, che sarà da effettuarsi come segue: il 50% dell'importo con quattro rate mensili a partire dal 16 settembre e il restante 50% in 24 rate mensili a partire dal 16 gennaio 2021. 

Inoltre, viene prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda rata (o unica) dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap per i soggetti in regime forfettario che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 33% nel primo semestre del 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, e per chi esercita attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Per l'anno d'imposta 2020 è stato raddoppiato l'importo esentasse del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti, il quale non concorre alla formazione del reddito, che quindi ammonta a 516,46 euro. 

In materia di lavoro è stata prorogata la cassa integrazione "Covid-19": alla durata massima di 9 settimane, ne sono state aggiunte altre 9 solo per gli imprenditori che avevano già ricevuto l'autorizzazione per il periodo precedente. Le 18 settimane, quindi, devono essere ricomprese tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. A differenza delle disposizioni precedenti, le imprese dovranno versare un contributo aggiuntivo, a meno che non abbiano subito una calo del fatturato di almeno il 20%. 

Le aziende che non richiedono la "nuova" cassa integrazione e che abbiano già usufruito a maggio e giugno dei trattamenti di integrazione salariale, possono avvalersi dell'esonero del versamento dei contributi previdenziali (esclusi i premi e contributi dovuti all'Inail) per un periodo massimo di 4 mesi entro il 31 dicembre 2020. 

Infine, è previsto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro che assume lavoratori subordinati a tempo indeterminato per un periodo massimo di 6 mesi, la proroga dei contratti a termine  e il blocco dei licenziamenti al fino al 31 dicembre 2020, eccezione fatta per la chiusura dell'attività e il fallimento.

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Per quanto riguarda più nello specifico le condizioni di lavoro dei conducenti, si è concordato che il trasportatore sarà tenuto a organizzare gli orari di lavoro dei conducenti in modo che questi possano tornare al proprio domicilio almeno una volta ogni quattro settimane o, se il conducente sceglie di prendere due riposi settimanali ridotti, dopo tre settimane sulla strada.

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