CQC e patenti di guida, arrivano le nuove direttive dell’UE Stampa
Normativa
2020
19
Giugno

Dal 25 giugno 2020 entreranno in vigore le modifiche introdotte dalla direttiva UE 2018/654: novità in materia di patenti di guida e formazione per il conseguimento del CQC.

Mit

Con il decreto del 10 giugno 2020, l’obbligo della qualificazione iniziale e della formazione periodica per i conducenti professionali è stato esteso a tutti i cittadini chiamati a effettuare trasporti su strada in possesso delle patenti C, D e tutte le sottocategorie.

La modifica della norma introdotta dalla direttiva comunitaria 2018/654, pertanto, impone l’obbligo di formazione anche ai cittadini che effettuano trasporti occasionali e per il quali l’autotrasporto non costituisce la principale fonte di reddito.

I cittadini Italiani, o con residenza in Italia, o dipendenti di un'impresa Italiana, sono obbligati a seguire i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica in Italia.

Novità nello svolgimento dei corsi

La seconda novità introdotta riguarda i contenuti dei corsi di formazione e le modalità di svolgimento: il programma d’esame è suddiviso in cinque moduli della durata di 7 ore ciascuno, con la possibilità di seguire due delle 7 ore di corso per ciascun modulo in modalità e-learning.

Per quanto riguarda i nuovi contenuti introdotti con la direttiva UE, troviamo nozioni di sicurezza stradale, sicurezza sul lavoro, sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica.

I conducenti che sostengono l’esame con il nuovo programma, vedranno riportato sul proprio attestato il codice unionale armonizzato “95”.

Per ultimo, la direttiva incrementa la collaborazione fra gli Stati membri dell’Unione Europea per la condivisione delle informazioni sulle patenti, che avverrà tramite una rete informatica specifica.

Chi non deve prendere la CQC

Nei casi seguenti, i conduttori non sono tenuti a conseguire la Carta di Qualificazione del Conducente:

  • veicoli con velocità massima di 45 km/h
  • mezzi delle forze armate, protezione civile, vigili del fuoco, polizia e trasporto sanitario
  • durante le prove su strada per il perfezionamento tecnico, riparazione, manutenzione e collaudo
  • sui mezzi impiegati durante lo stato di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, incluso il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali
  • veicoli utilizzati dalle scuole guida
  • quando i conducenti operano in zone rurali per approvvigionare l’impresa stessa del conducente e, in caso di aziende agricole, orticole, forestali, di allevamento o pesca, quando non superino i 50 km dalla sede dell’impresa.

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