Decreto Rilancio: misure per i lavoratori dell'autotrasporto Stampa
Normativa
2020
01
Giugno

Nel Decreto Rilancio è stato definito un pacchetto di misure economiche per le aziende colpite dalla crisi causata dall’emergenza Covid19 che naturalmente riguarda anche quelle dell’articolato settore dei trasporti e delle infrastrutture.

Logistica

Il decreto, inoltre, stanzia 20 milioni di euro in più nel Fondo per l'autotrasporto su gomma per abbattere il costo dei pedaggi autostradali. In questo modo adesso il Fondo, ha illustrato la ministra, "ha risorse per 260 milioni di euro, che serviranno anche per gli investimenti per la sostituzione dei camion più inquinanti con mezzi più compatibili con l'ambiente''.

L’intervento mira quindi a sostenere un settore che in questi mesi, nel pieno della pandemia, ha rivestito un ruolo centrale per garantire le connessione e gestire in tal modo la situazione di emergenza causata dal Coronavirus.

Il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 prevede all’art .68 l’incremento di ulteriori cinque settimane nel periodo dal 23 febbraio al 31 agosto, per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Divieto di licenziare i propri dipendenti per giustificato motivo oggettivo per un periodo di 5 mesi complessivi. Viene inoltre introdotta la possibilità di revoca di licenziamento avvenuto tra il febbraio 2020 e il 17 marzo 2020, a condizione che venga contestualmente richiesta la cassa integrazione in deroga.

Ci saranno altri 12 giorni di permessi mensili per assistere i disabili ai sensi dell’articolo 33, c. 2 della legge 104/1992 da fruire a maggio e a giugno. Quindi chi assiste persone disabili può fruire dei consueti tre giorni per maggio, tre giorni per giugno e ulteriori 12 giorni da fruire tra maggio e giugno. I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese. Rimane anche la possibilità di fruire dei permessi aggiuntivi anche nella modalità frazionata in ore.

Articolo di Simone Cogno tratto dal TN 3/2020 anno XXII

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