Assicurazioni RCA, novità 2013: addio al tacito rinnovo e tolleranza zero nei 15 giorni post-scadenza Stampa
Normativa
2012
09
Novembre

Il 2013 si profila come un anno di rilevanti novità nel campo delle assicurazioni RCA.

AssicurazioniInfatti, i contratti di assicurazione per la circolazione dei veicoli in scadenza dopo il 1° gennaio 2013 non saranno più prorogabili tacitamente, con la conseguenza che a partire da quella data non opererà più la tolleranza dei quindici giorni dopo la scadenza per il pagamento del premio assicurativo.

Come noto, sino ad oggi, i contratti RC auto contenenti la clausola di rinnovo automatico della polizza (che rappresentano la quasi la totalità dei casi) si intendevano prorogati alla scadenza. Pertanto, era previsto un periodo di tolleranza di quindici giorni post-scadenza durante i quali, se l’assicurato non aveva richiesto la disdetta, sussisteva la copertura assicurativa pur in assenza del pagamento del premio.

Dal prossimo anno, in seguito alla recente riforma del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo 209/2005) ad opera del Decreto Legge 179 del 18 ottobre 2012, non esisteranno più contratti assicurativi RCA di durata pluriennale rinnovabili tacitamente, ma polizze della durata massima di un anno.

Precisiamo che la nuova normativa non ha effetto immediato. Per le clausole di tacito rinnovo previste nei contratti stipulati prima del 20 ottobre 2012, infatti, la nullità scatterà soltanto a partire dal 1° gennaio prossimo.

Per i contratti in corso di validità alla data del 20 ottobre con clausola di tacito rinnovo, le imprese di assicurazione dovranno farsi carico di comunicare per iscritto ai propri clienti la perdita di efficacia della clausola con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine pattuito in origine.

In conclusione, i conducenti di veicoli dovranno prestare particolare attenzione alla scadenza delle polizze, in vista dei nuovi controlli della polizia stradale: l’assenza di copertura assicurativa nei quindici giorni successivi alla scadenza del contratto comporterà una sanzione pecuniaria di 798 euro, nonché il sequestro immediato del veicolo finalizzato alla confisca.

 © TN - TRASPORTONOTIZIE  Riproduzione riservata

 

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