Ritiro della patente di guida italiana all'estero Stampa
Normativa
2019
26
Gennaio

La materia è regolata dalla Convenzione sulla Circolazione Stradale di Vienna stipulata nel 1968. Tale convenzione regola il caso in cui un automobilista che commette un’infrazione che comporti il ritiro della patente mentre guida in uno Stato straniero.

PatentiEstereL'ipotesi è disciplinata dall’articolo 42. Le Autorità competenti dello stato estero hanno la facoltà di “farsi consegnare la patente e conservarla fino alla scadenza del periodo durante il quale è ritirato il diritto di usare la patente o finché il conducente lasci il suo territorio, se tale partenza ha luogo prima della scadenza di tale periodo”; oppure possono “avvisare del ritiro del diritto di usare la patente l’autorità che ha rilasciato o a nome della quale è stata rilasciata la patente” (in questo caso possono anche richiedere a chi ha rilasciato la patente di guida di “provvedere ad avvisare l’interessato della decisione presa nei suoi confronti”); infine, nel caso di una patente internazionale, possono invalidare quest’ultima per ciò che concerne il territorio del loro Paese.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una sentenza in cui specifica come “il titolare di una patente di guida può vedersi rifiutare da un altro Stato membro il diritto di guidare nel territorio di tale Stato dopo avervi commesso un’infrazione stradale di natura tale da determinare la sua inidoneità alla guida”, sottolineando anche che la revoca del diritto a guidare nello Stato dove è stata commessa l’infrazione non deve assolutamente essere indefinita, ma deve anzi
esistere la possibilità di riacquisire tale diritto tramite dei requisiti che rispettino il limite di proporzionalità.

Se una patente viene ritirata in un Paese straniero a fronte di una grave infrazione del codice stradale, il primo problema consiste nell’uscire materialmente dal territorio di quello stesso Paese in quanto il conducente non può più guidare.

Se ci viene ritirata una patente in Francia sarà sufficiente uscire dal Paese e si potrà guidare in Italia o in un altro stato membro dell'Unione Europea.

Quando la patente viene ritirata dalle autorità straniere, la difficoltà riguarda il fatto di non avere più materialmente a disposizione il documento.

Infatti, anche in un caso come quello appena descritto di un’infrazione commessa in Francia che ha portato al ritiro della nostra patente, si ha il diritto di poter guidare sulle strade degli altri stati membri dell'Unione almeno in linea teorica.

In pratica, però, ciò non accade in quanto la patente è rimasta nelle mani delle autorità straniera ed è necessario riavere il documento per poter circolare in un altro Stato membro.

In questo caso esiste una procedura europea che prevede che una patente sospesa e ritirata dalle autorità di un Paese straniero venga inviata successivamente in Italia, alla Direzione Generale per la Motorizzazione, la quale provvederà a recapitare il documento al diretto interessato.

Tuttavia, per cercare di accorciare i tempi qualora avessimo urgenza di utilizzare la patente in Italia, o se abbiamo commesso l’infrazione al di fuori dei confini europei, è possibile sfruttare i recapiti contenuti all’interno del verbale rilasciatoci al momento del ritiro per contattare le autorità estere e capire dove il documento si trova di preciso di solito presso gli uffici della Prefettura locale.

Quindi si può richiedere direttamente la restituzione di quest’ultimo, oppure appoggiarsi all’Ambasciata italiana, la quale si occuperà in prima persona di inviare la domanda di restituzione alle autorità competenti.

Questa procedura è valida anche per il caso inverso, vale a dire quello di una patente straniera extracomunitaria che viene ritirata in Italia. Anche in questa circostanza il documento viene inviato al Prefetto, che emetterà in seguito un provvedimento di inibizione alla guida su tutto il territorio nazionale “per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa.

Il titolare richiede la restituzione della patente trascorso il predetto termine, o anche prima qualora dichiari di lasciare il territorio nazionale, così prevede l'articolo 135 del codice della strada.

Articolo di Davide Calvi tratto dal TN 1/2019 anno XXI

© TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata

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