Modulo di controllo delle assenze, il Ministero fa chiarezza Stampa
Normativa
2016
13
Settembre

Il Ministero dell'Interno tramite una Circolare approfondisce la questione legata alla compilazione del modulo di controllo delle assenze.

Camion3Novità importanti riguardano il modulo di controllo delle assenze dei conducenti.

Il Ministero dell’Interno ha infatti diramato una Circolare specifica in materia.

Ma andiamo con ordine.

Di che cosa si tratta? Il modulo di controllo delle assenze dei conducenti è stato introdotto per i conducenti di veicoli muniti di apparecchi di controllo dei tempi di guida e di riposo (Dlgs 4 agosto n.144 in attuazione della direttiva 2006/22/CE).

Questo modulo prevedeva che l’assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 da parte dei suddetti conducenti nei 28 giorni precedenti dovesse essere documentata attraverso un modulo in formato elettronico, compilato in ogni sua parte e stampabile.

Tale modulo era da esibire ad ogni richiesta degli organi di controllo e doveva essere conservato dall’impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferiva.

Tuttavia l’art. 34 del Regolamento UR n. 165/2014 ha stabilito che gli Stati membri non possono imporre ai conducenti l’obbligo di presentare moduli che attestino la loro attività mentre sono lontani dal veicolo.

Su questo tema è intervenuta la Commissione Europea facendo chiarezza con una nota, che ribadisce quanto affermato poc'anzi: non è più obbligatoria la redazione del modulo di controllo da parte del conducente e pertanto quest’ultimo non va sanzionato in caso di assenza del documento.

La Circolare emanata dal Ministero dell’Interno ad inizio settembre recepisce tali disposizioni, ribadendo l’inapplicabilità delle sanzioni previste dall’art. 9 commi 4 e 5 del Dlgs 4 agosto 2008 n. 144, fermo restando la facoltà dell’impresa di trasporto di redigere il modulo in esame, da esibire in sede di controllo in una prospettiva di collaborazione per chiarire eventuali assenze nell’arco dei 28 giorni.

In definitiva decade l’obbligo a carico del conducente di compilare ed esibire il modulo a carico del conducente e le sanzioni connesse, ma resta consigliabile il suo utilizzo da parte dell’impresa di trasporto.

È possibile consultare la Circolare del Ministero dell'Interno

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