Navigatori e baracchino vietati alla guida Stampa
Normativa
2021
25
Novembre

Nuova riforma al codice della strada: navigatori e baracchino vietati alla guida

cb-radio

L’ultima riforma al codice della Strada è ormai in vigore: con la legge n.156 del 9 novembre 2021 è stato convertito il decreto legge n.121 del 10 settembre.

L’art. 1 contiene una serie di modifiche al Codice della Strada, alcune delle quali sono destinate ad avere un rilevante impatto sulla circolazione stradale, fra le quali una merita uno spunto di riflessione.

 

Una necessaria precisazione: questa riflessione non vuole in alcun modo giustificare chi si distrae alla guida utilizzando telefoni cellulari o apparecchi elettronici di vario tipo; si vuole solamente fare une riflessione sulla chiarezza del dettato normativo.

L’Art. 172, che già disciplinava il divieto di utilizzo di apparecchi radiotelefonici, è stato ora integrato: è fatto ora divieto al conducente, di utilizzare anche “smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante”.

Rimane consentito l’utilizzo di “apparecchi a viva voce, o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani”.

L’idea che alla guida non si possano utilizzare dispositivi elettronici e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante è cosa diversa dal divieto di apparecchi radiotelefonici apparecchi a viva voce che non richiedano l’uso delle mani: oggi la norma contiene ambedue queste affermazioni che dovranno essere, pertanto, coordinate nella loro pratica applicazione.   

La norma precedentemente in vigore prevedeva un divieto riferito solamente agli apparecchi radiotelefonici: oggi con la novella legislativa il divieto si estende da una serie di apparecchi che, sovente, sono presenti by design sui nuovi mezzi in commercio. È di tutta evidenza che i veicoli di nuova produzione sono dotati non solo di navigatori satellitari ma di veri e propri tablet incorporati nella consolle, sovente con schermi touchscreen. Anche con riguardo ai veicoli più recenti, appare difficile immaginare che tutte le funzioni possano essere attivate dai comandi presenti al volante o con comando vocale. Così come risulta evidente che l’utilizzo di tablet e cellulari risulta ora vietato anche con la funzione di navigatori, se ciò comporta il temporaneo allontanamento delle mani dal volante.

È importante osservare che la nuova norma è destinata ad avere un forte impatto sulla ricostruzione a posteriori delle condotte dei conducenti, atteso che gli apparecchi elettronici memorizzano ogni operazione compiuta, sovente associandola alla loro posizione georeferenziata: in caso di sinistro stradale per una corretta ricostruzione delle responsabilità dei conducenti sarà ben possibile una disamina forense degli apparecchi elettronici presenti sul veicolo, con la ricostruzione di ogni operazione eseguita mentre il veicolo era in marcia.  

Certamente una zelante applicazione della norma vedrà ricadere nella generica definizione di dispositivi analoghi anche i CB (acronimo di Citizen Band), meglio conosciuti come “baracchini”: la prima forma di comunicazione mobile tuttora diffusissima nella comunità dei camionisti, al punto da essere praticamente una norma di costume, un antesignano dei social.

Come funziona un baracchino lo sappiamo praticamente tutti: azioni il microfono con una mano quando intendi dire la tua via radio. Tuttavia, la norma ora in vigore è impietosa: non sono consentiti apparecchi che comportano anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante.

 

L’unica consolazione sta nel fatto che l’apparecchio ricetrasmittente funziona, tutto sommato, con una tecnologia antica, che non prevede alcun tipo di memorizzazione delle operazioni compiute e, quindi, la ricostruzione a posteriori dell’utilizzo durante la guida.

 

Articolo dell' Avv. Davide Calvi tratto dal TN 6/2021 anno XXIII

© TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata

L’ultima riforma al codice della Strada è ormai in vigore: con la legge n.156 del 9 novembre 2021 è stato convertito il decreto legge n.121 del 10 settembre.

L’art. 1 contiene una serie di modifiche al Codice della Strada, alcune delle quali sono destinate ad avere un rilevante impatto sulla circolazione stradale, fra le quali una merita uno spunto di riflessione.

Una necessaria precisazione: questa riflessione non vuole in alcun modo giustificare chi si distrae alla guida utilizzando telefoni cellulari o apparecchi elettronici di vario tipo; si vuole solamente fare une riflessione sulla chiarezza del dettato normativo.

L’Art. 172, che già disciplinava il divieto di utilizzo di apparecchi radiotelefonici, è stato ora integrato: è fatto ora divieto al conducente, di utilizzare anche “smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante”.

Rimane consentito l’utilizzo di “apparecchi a viva voce, o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani”.

L’idea che alla guida non si possano utilizzare dispositivi elettronici e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante è cosa diversa dal divieto di apparecchi radiotelefonici apparecchi a viva voce che non richiedano l’uso delle mani: oggi la norma contiene ambedue queste affermazioni che dovranno essere, pertanto, coordinate nella loro pratica applicazione.   

La norma precedentemente in vigore prevedeva un divieto riferito solamente agli apparecchi radiotelefonici: oggi con la novella legislativa il divieto si estende da una serie di apparecchi che, sovente, sono presenti by design sui nuovi mezzi in commercio. È di tutta evidenza che i veicoli di nuova produzione sono dotati non solo di navigatori satellitari ma di veri e propri tablet incorporati nella consolle, sovente con schermi touchscreen. Anche con riguardo ai veicoli più recenti, appare difficile immaginare che tutte le funzioni possano essere attivate dai comandi presenti al volante o con comando vocale. Così come risulta evidente che l’utilizzo di tablet e cellulari risulta ora vietato anche con la funzione di navigatori, se ciò comporta il temporaneo allontanamento delle mani dal volante.

È importante osservare che la nuova norma è destinata ad avere un forte impatto sulla ricostruzione a posteriori delle condotte dei conducenti, atteso che gli apparecchi elettronici memorizzano ogni operazione compiuta, sovente associandola alla loro posizione georeferenziata: in caso di sinistro stradale per una corretta ricostruzione delle responsabilità dei conducenti sarà ben possibile una disamina forense degli apparecchi elettronici presenti sul veicolo, con la ricostruzione di ogni operazione eseguita mentre il veicolo era in marcia.  

Certamente una zelante applicazione della norma vedrà ricadere nella generica definizione di dispositivi analoghi anche i CB (acronimo di Citizen Band), meglio conosciuti come “baracchini”: la prima forma di comunicazione mobile tuttora diffusissima nella comunità dei camionisti, al punto da essere praticamente una norma di costume, un antesignano dei social.

Come funziona un baracchino lo sappiamo praticamente tutti: azioni il microfono con una mano quando intendi dire la tua via radio. Tuttavia, la norma ora in vigore è impietosa: non sono consentiti apparecchi che comportano anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante.

L’unica consolazione sta nel fatto che l’apparecchio ricetrasmittente funziona, tutto sommato, con una tecnologia antica, che non prevede alcun tipo di memorizzazione delle operazioni compiute e, quindi, la ricostruzione a posteriori dell’utilizzo durante la guida.   

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