Chiarimenti sulle infrazioni commesse all'estero e contestate in Italia Stampa
Normativa
2021
22
Ottobre

In seguito alla pronunciazione della Corte di Giustizia Europea sul tema delle infrazioni alla guida, il Ministero dell'Interno chiarisce alcuni dubbi in caso di eccesso di velocità. 

Camion

La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 9 settembre 2021 ha chiarito i dubbi riguardanti l’applicazione dell’articolo 142 del Codice della Strada riguardante i limiti di velocità, e l'articolo 19, comma 2 del Regolamento 561/2006 in materia di tempi di guida e di riposo.

Sulla base di quanto stabiliti, il Ministero dell'Interno ha emesso una nota per chiarire i termini di applicazione nel nostro Paese. 

Eccesso di velocità

La sentenza ha affermato il principio secondo cui le infrazioni riguardanti il superamento del limite di velocità elevante sulla base dei dati registrati dal cronotachigrafo, digitale o analogico, e commesse nel territorio di uno Stato membro dell'UE diverso da quello in cui sono state accertate, non sono valide. Questo significa che, se un camionista supera il limite di velocità in Francia, ma l'infrazione viene riconosciuta in Italia, le nostre Forze dell'Ordine non possono emettere la multa. 

Inoltre, il Ministero chiarisce che resta sempre possibile elevare una contravvenzione nel caso in cui il cronotachigrafo abbia registrato il superamento del limite di velocità massima autorizzata del veicolo, in quanto indipendente dalla limitazione presente sulle singole strade. 

Al contrario, in caso di eccesso di velocità dipendente dal limite stradale, la multa è riconosciuta solo "in relazione a condotte di guida commesse alla presenza dell'organo accertatore o poco prima del controllo". 

Infine, si precisa che, al fine della corretta rilevazione dei dati, è disposta una tolleranza di 6km/h in favore dell'autotrasportatore, per sopperire alle imprecisioni dei dispositivi impiegati. 

Tempi di guida e riposo

Come per l'eccesso di velocità, viene riaffermato il principio base del riconoscimento esclusivo dell'infrazione dagli organi competenti dello Stato membro, per le violazioni commesse sul territorio di competenza

Inoltre, la Corte si è pronunciata anche in merito all’uso misto di un veicolo, in particolare per quelle operazioni di guida esenti dall’applicazione del Regolamento 561/06. Come già chiarito in altre sentenze, l’autista deve registrare come “altre attività” tutti i periodi di guida esenti dalla suddetta normativa sui tempi di guida e riposo.

La motivazione sta nel fatto che, nonostante le ore di guida riconosciute come “altre attività” non debbano essere registrate con il cronotachigrafo, l’impegno profuso da parte del conducente in queste operazioni e il mancato rispetto delle regole sui tempi di guida e di riposo non rilevati dal dispositivo, possono avere un effetto negativo sullo stato psico-fisico dell’autista nei periodi successivi. 

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Per quanto riguarda più nello specifico le condizioni di lavoro dei conducenti, si è concordato che il trasportatore sarà tenuto a organizzare gli orari di lavoro dei conducenti in modo che questi possano tornare al proprio domicilio almeno una volta ogni quattro settimane o, se il conducente sceglie di prendere due riposi settimanali ridotti, dopo tre settimane sulla strada.

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